Cassazione Civile, Ordinanza n. 13395/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
Due proprietari di un fabbricato avevano convenuto in giudizio i proprietari dei fondi confinanti chiedendo il riconoscimento, per intervenuta usucapione, del diritto di mantenere la propria costruzione a distanza inferiore a quella legale dal confine. I convenuti avevano proposto domanda riconvenzionale per ottenere l’arretramento dell’abitazione avversaria e di alcune opere edilizie. Il tribunale aveva accolto la domanda principale e respinto la riconvenzionale. In appello la decisione era stata riformata solo in parte, con ordine di arretrare una sopraelevazione considerata nuova costruzione e di chiudere alcune aperture sul prospetto ovest; la corte territoriale aveva inoltre ritenuto tardiva la questione relativa alla servitù di veduta perché proposta solo con memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo hanno denunciato la violazione delle norme tecniche di attuazione del PRG comunale e della circolare ministeriale sui volumi tecnici, oltre a vizio motivazionale per omessa considerazione della CTU; con il secondo hanno censurato la declaratoria di tardività della domanda/eccezione relativa alle vedute, sostenendo che si trattasse di un’eccezione riconvenzionale di usucapione ammissibile nel quadro delle difese svolte. I resistenti hanno proposto controricorso e ricorso incidentale: con i primi due motivi hanno contestato la ritenuta carenza di interesse ad appellare per due di essi, mentre con il terzo hanno censurato la condanna alle spese di appello e di merito in conseguenza di quella statuizione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché le norme secondarie invocate non erano state trascritte o allegate e, comunque, la censura non individuava con precisione la violazione di legge dedotta, confondendo il vizio di legge con una critica alla valutazione di fatto del giudice di merito. Ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che la domanda formulata con la memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. sul diritto di aprire vedute era ulteriore e aggiuntiva rispetto alla domanda originaria di usucapione della distanza legale, e quindi tardiva. Sul ricorso incidentale ha rigettato i primi due motivi, confermando che due dei soggetti intimati non avevano interesse ad appellare perché non più proprietari del fondo inciso dalla domanda avversaria. Ha invece accolto il terzo motivo del ricorso incidentale, cassando sul punto la sentenza impugnata e decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c. con eliminazione del capo relativo alle spese di lite a carico di tali soggetti. Il ricorso principale è dunque integralmente respinto, mentre il ricorso incidentale è stato accolto solo limitatamente alla statuizione sulle spese; le spese sono state poste a carico dei ricorrenti principali solo nei confronti di uno dei resistenti, con compensazione integrale nei rapporti con gli altri due, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
il vizio di violazione di legge richiede l’erronea ricognizione della norma astratta, non una critica alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito
la censura è utilizzabile solo per omesso esame di un fatto decisivo, non per contestare la valutazione del materiale istruttorio
la domanda formulata in memoria oltre i limiti della domanda originaria, se aggiuntiva e autonoma, è tardiva
l’impugnazione richiede interesse concreto e attuale; chi non è inciso dalla statuizione non ha legittimazione/interesse ad appellare
la condanna alle spese deve essere coerente con la reale soccombenza e con la posizione processuale delle parti
la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
in caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione può essere dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione di violazione di legge è ammissibile solo se il ricorrente indica un errore nell’interpretazione o nell’applicazione della norma astratta; se la doglianza mira soltanto a rimettere in discussione la valutazione del fatto o delle prove, il motivo è inammissibile o comunque infondato.
- Quando si lamenta la violazione di disposizioni regolamentari o di fonti secondarie non coperte dal principio iura novit curia, il ricorrente deve riportarne il contenuto rilevante o allegarle al ricorso, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di specificità.
- Una domanda proposta nella fase di trattazione ex art. 183, comma 6, c.p.c. è tardiva se introduce un petitum o una causa petendi ulteriori e autonomi rispetto alla domanda originaria, e non già una mera modifica della pretesa iniziale connessa alla medesima vicenda sostanziale.
- L’interesse ad impugnare manca quando la statuizione gravata non incide sulla sfera giuridica del soggetto che propone l’appello; tale carenza impedisce di attribuirgli la soccombenza ai fini delle spese.
- La regolazione delle spese di lite deve essere coerente con l’effettiva soccombenza e con la posizione processuale delle parti: se un soggetto è privo di interesse a impugnare, non può essergli addossata la soccombenza del grado per quella specifica statuizione.
- La Corte di cassazione, quando accoglie un motivo che richiede solo la correzione di un capo della sentenza e non ulteriori accertamenti, può decidere nel merito limitatamente a quel capo ai sensi dell’art. 384 c.p.c.
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