Cassazione Penale, Sentenza n. 40303/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo che ha rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente, condannato in primo grado per associazione mafiosa (art. 416-bis) e scambio elettorale politico mafioso (art. 416-ter), ha dedotto l'affievolimento della misura cautelare e sostenuto che la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. opererebbe solo in fase di applicazione della misura, non durante tutta la sua durata, richiedendo quindi la valutazione dei criteri ordinari per la sostituzione
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze per mancato confronto con le argomentazioni del provvedimento impugnato. Il Tribunale del riesame aveva motivato la persistenza delle esigenze cautelari richiamando la sentenza di condanna, conversazioni intercettate e reati commessi anche nel 2017, e aveva valorizzato la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. ritenendola efficace per tutta la durata della misura, per cui la sola misura adeguata resta la custodia cautelare in carcere salvo che le esigenze iniziali non siano radicalmente venute meno. Conseguentemente la Cassazione ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
La presunzione prevista non è limitata alla sola fase di applicazione della misura cautelare ma opera per tutta la durata della misura; se sussistono esigenze cautelari la sola misura che può essere disposta è la custodia cautelare in carcere, salvo che le iniziali esigenze siano radicalmente venute meno
Norma che disciplina il reato di associazione di tipo mafioso; indicata per descrivere la fattispecie per cui è applicata la misura
Norma che disciplina lo scambio elettorale politico mafioso; indicata come altra contestazione rilevante ai fini cautelari
Consente la condanna al pagamento di una somma alla cassa delle ammende quando il ricorso è inammissibile e ricorrono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
art. 94 co. 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione
Massime di principio
- La presunzione di pericolosità di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può operare per tutta la durata della misura cautelare e non solo in sede di applicazione iniziale; quando è operativa rende difficoltosa la sostituzione del carcere con misure meno afflittive
- Per ottenere la sostituzione della custodia cautelare in carcere è necessario dimostrare che le esigenze che giustificavano la misura iniziale siano realmente e radicalmente venute meno, non una mera attenuazione o argomentazioni generiche
- Il giudice del riesame deve motivare specificamente il mantenimento della misura confrontandosi con le argomentazioni difensive e richiamando elementi probatori concreti (es. sentenza di condanna, intercettazioni, fatti recenti)
- In sede di Cassazione un ricorso che non affronta puntualmente le ragioni del provvedimento impugnato è frequentemente dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza delle doglianze
- Se il ricorrente presenta un ricorso inammissibile e si riscontra culpa nella scelta di impugnare, può essere condannato al pagamento di una somma alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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