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Sentenza

Sentenza del 19/04/2023 n. 10524 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società era stata sanzionata per non aver materialmente introdotto in deposito IVA imbarcazioni importate (mancata "messa in secco"), circostanza desunta da dichiarazioni di dipendente e dalla mancanza di prova della movimentazione sulle banchine autorizzate; l'imbarcazione però era ormeggiata alla banchina di una Compagnia Lavoratori Portuali con cui la società aveva contratto un servizio di ormeggio (presa in custodia). Le controversie riguardavano la debenza di IVA all'importazione e delle sanzioni amministrative connesse all'asserita mancata introduzione nel deposito IVA

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto non provata la sussistenza del giudicato favorevole invocato dalla ricorrente e ha esaminato il merito giuridico: ha richiamato la giurisprudenza nazionale e comunitaria (Corte di Giustizia, causa C-272/13 "Equoland") stabilendo che l'introduzione materiale nel deposito IVA è in principio requisito per l'esenzione dall'IVA all'importazione, ma la norma interpretativa (D.L. n.185/2008 conv. L. n.2/2009) chiarisce che le prestazioni di servizi relative a beni consegnati al depositario, anche se svolte nei locali limitrofi, "costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA"; applicando questi criteri, la Cassazione ha ritenuto che la CTR non avesse adeguatamente valutato che la collocazione dell'imbarcazione sulla banchina adiacente e la presa in custodia dal depositario (contratto di ormeggio) potevano integrare l'introduzione nel deposito ai fini dell'art. 50-bis. Perciò il primo motivo di ricorso è stato accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa rinviata alla CTR in diversa composizione per nuovo esame alla luce dei principi indicati; gli altri motivi sono stati assorbiti

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 50-bis

    Disciplina il regime dei depositi IVA: richiede l'introduzione materiale dei beni nel deposito come presupposto dell'esenzione dall'IVA all'importazione; i commi richiamano concetti di custodia, giacenza ed estrazione

  • D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 16, comma 5-bis (convertito, L. 2/2009)

    "le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA"

    Norma interpretativa autentica che estende, ai fini dell'introduzione in deposito, le prestazioni eseguite in locali limitrofi quando i beni sono consegnati al depositario; chiarisce che attività accessorie svolte in spazi adiacenti possono essere considerate equivalente all'introduzione materiale

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, comma 2

    Prevede le sanzioni amministrative tributarie applicabili in caso di violazioni accertate dall'Amministrazione; nel caso oggetto del giudizio gli avvisi di contestazione delle sanzioni sono fondati sulla mancata introduzione in deposito

  • Codice Doganale Comunitario (reg. CE) artt. 98, 99, 101, 110

    Definisce il deposito doganale come luogo autorizzato soggetto a controllo doganale dove le merci possono essere immagazzinate; il depositario è responsabile che le merci non siano sottratte alla sorveglianza doganale

  • Giurisprudenza Corte di Giustizia UE, causa C-272/13 (Equoland), 17 luglio 2014

    "l'art.16, par.1, della sesta direttiva ... deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che subordini la concessione dell'esenzione ... alla condizione che le merci ... siano fisicamente introdotte nel medesimo"

    La Corte UE riconosce agli Stati membri la possibilità di subordinare l'esenzione all'introduzione fisica nei depositi, ritenendo comunque compatibile una norma nazionale che richieda formalità precise; al contempo riconosce che il legislatore nazionale può definire modalità e formalità

  • Cass. n. 12581/2010 e seguenti (orientamento citato)

    Confermano la necessità dell'effettivo immagazzinamento della merce nel deposito IVA per godere dell'esenzione dall'IVA all'importazione, pur tenendo conto delle specifiche interpretazioni legislative successive

  • Cass. n. 15928/2021

    Principio processuale: il fallimento della parte non interrompe il giudizio di legittimità e non ha effetti sulle cause di interruzione del processo in Cassazione

  • Circolari/Note amministrative (Agenzia Entrate Ris. 149/E/2000; Agenzia Dogane nota RU 22321 del 24/02/2009)

    Precisioni interpretative amministrative su 'locali limitrofi' e conferma della portata della norma di interpretazione autentica (L.2/2009) circa l'equivalenza, ai fini dell'introduzione, di operazioni svolte in aree adiacenti se i beni sono consegnati al depositario

Massime di principio

  • L'esenzione dell'IVA all'importazione per merci destinate a deposito IVA richiede in linea di principio l'introduzione nel deposito; tuttavia la nozione di "introduzione" non è circoscritta esclusivamente alla mera collocazione materiale dentro un locale chiuso, ma si valuta anche in base alla consegna al depositario e alla garanzia di custodia
  • Le operazioni e le prestazioni (manipolazioni usuali, verifiche, presa in carico) svolte in spazi limitrofi o adiacenti al deposito possono essere considerate, ai fini dell'art.50-bis, equipollenti all'introduzione nel deposito se i beni sono consegnati al depositario e restano sotto la sua responsabilità
  • In fattispecie come un ormeggio su banchina adiacente con contratto di ormeggio/presa in custodia, è necessario valutare la realtà della consegna al depositario (titolarità della disponibilità, obblighi di custodia, registrazioni, documentazione doganale) per decidere sulla debenza dell'IVA e sulle sanzioni correlate
  • Onere probatorio: l'Amministrazione deve dimostrare l'assenza dell'introduzione in deposito; il contribuente deve provare invece la consegna al depositario e la sussistenza di un rapporto di custodia/controllo che renda la collocazione equivalente all'introduzione
  • Per effetto della norma di interpretazione autentica (L.2/2009) e della giurisprudenza UE, le prassi operative che impongono attività in aree limitrofe per ragioni logistiche non pregiudicano automaticamente il riconoscimento del deposito, purché la consegna e la custodia siano dimostrate
  • Aspetti processuali: un precedente giudicato rileva solo se identifica chiaramente lo stesso atto/oggetto; il fallimento della parte in Cassazione non interrompe il giudizio di legittimità

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