Cassazione Penale, Ordinanza n. 16942/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata era una decisione resa ex art. 599-bis c.p.p. all'esito di concordato in appello: la Corte d'appello aveva applicato, in parziale riforma della sentenza di primo grado, le pene concordate per due imputati riconosciuti responsabili di tentata estorsione pluriaggravata in concorso e di danneggiamento seguito da incendio in concorso. Il primo ricorrente deduceva violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., sostenendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente motivato sulle censure d'appello e non avesse considerato la sua estraneità ad associazioni mafiose. Il secondo ricorrente lamentava invece mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla quantificazione della pena, assumendo che la Corte d'appello non avesse risposto alle doglianze sul trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per il primo imputato ha rilevato che il motivo era non consentito, perché la corrispondente censura di appello era stata rinunciata all'udienza di concordato; la sentenza impugnata dava atto della rinuncia ai motivi di appello diversi da quello sul trattamento sanzionatorio. Per il secondo imputato ha ritenuto parimenti inammissibile il ricorso, poiché contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. sono deducibili solo vizi relativi alla volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme della pronuncia o all'applicazione di una pena illegale; non essendo stata dedotta pena illegale, non era consentito censurare in cassazione l'adeguatezza della motivazione sulla pena concordata. Conseguentemente ha condannato entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
Nel concordato in appello i motivi di ricorso per cassazione sono limitati ai vizi che incidono sulla validità del concordato, sul consenso del PM, sulla difformità della decisione rispetto all'accordo e sulla pena illegale; non è deducibile il mero vizio di motivazione sulla pena concordata.
aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante contestata dal primo ricorrente, ma la censura non era scrutinabile in cassazione per intervenuta rinuncia al relativo motivo di appello.
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. perì.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della cassa delle ammende solo quando non vi sia ragione di ritenere che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Contro una sentenza resa all'esito del concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi che attengano alla validità del concordato, al consenso del pubblico ministero, alla difformità tra accordo e decisione o all'applicazione di una pena illegale.
- La mera censura di mancata o insufficiente motivazione sulla pena concordata non è deducibile in cassazione se non si allega una pena illegale o un diverso vizio consentito dalla disciplina del concordato.
- Quando il motivo di appello è stato espressamente rinunciato in sede di concordato, non può essere riproposto in cassazione perché si tratta di motivo non consentito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
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