Cassazione Penale, Ordinanza n. 04384/2025 del 03/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio in ipotesi di lieve entità. Ha dedotto: 1) il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la giovane età e l'incensuratezza avrebbero dovuto essere valorizzate; 2) il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla confisca della somma di denaro rinvenuta nella sua disponibilità. La Corte ha rilevato che la confisca non era stata devoluta con l'atto di appello e che il ricorso non contestava la completezza della sintesi dei motivi d'appello riportata nella sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non sindacabile in sede di legittimità la valutazione del giudice di merito sul diniego delle attenuanti generiche, fondata sull'assenza di elementi positivi, sulla non decisività della giovane età e dell'incensuratezza, sui procedimenti pendenti per reati della stessa specie e sulla particolare insidiosità della condotta commessa mentre l'imputato era sottoposto agli arresti domiciliari per un reato della stessa specie. Ha escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando il fatto che il reato era stato commesso durante una misura cautelare custodiale per reato della stessa indole e l'ammontare del denaro rinvenuto, ritenuto sintomatico di una certa redditività dell'attività illecita. Quanto alla confisca della somma di denaro, ha affermato che il motivo era inammissibile perché non dedotto in appello; inoltre il giudice di merito aveva ritenuto non credibile la giustificazione difensiva circa la provenienza lecita del denaro (asserita vendita di un cellulare), anche in ragione dell'importo rinvenuto e della mancanza di dati sulla presunta vendita. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La condanna di merito riguardava la fattispecie di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio di lieve entità.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
La censura sulla confisca è stata dichiarata inammissibile perché non devoluta con l'atto di appello.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sindacabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o dell'assenza di motivazione; non è sufficiente contrapporre elementi favorevoli come la giovane età o l'incensuratezza quando il giudice di merito dia conto di elementi negativi specifici.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa valorizzando dati concreti incompatibili con una minima offensività, quali la reiterazione o la commissione del fatto durante l'applicazione di una misura cautelare per reati della stessa indole e l'esistenza di elementi indicativi della redditività dell'attività illecita.
- La doglianza sulla confisca non può essere proposta per la prima volta in cassazione se non è stata dedotta con l'atto di appello; la mancata devoluzione del motivo rende il ricorso in parte qua inammissibile.
- In presenza di ricorso inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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