Cassazione Penale, Sentenza n. 28114/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma, in appello, delle condanne per bancarotta (impropria e documentale) relative al fallimento di Agriblu srl e GM Carni srl. Contestano: 1) nullità del primo giudizio per mancata rinnovazione dell'istruttoria dopo il mutamento del collegio; 2) insufficienza e illegittima trasposizione nel penale delle risultanze dei verbali di accertamento della Guardia di Finanza e delle decisioni tributarie (fare affidamento su fatture per operazioni inesistenti); 3) mancata prova dell'elemento soggettivo (dolo) per Claudio Diamante e per gli altri imputati; 4) errata qualificazione di Pierangelo Diamante come amministratore di fatto di GM Carni; 5) utilizzazione di dichiarazioni e conversazioni intercettate in altro procedimento (teste Cinelli) senza garanzie; 6) illegittima valutazione probatoria e inversione dell'onere della prova; 7) vizio nella determinazione della pena e diniego delle attenuanti; 8) eccezione di prescrizione per i reati contestati al capo A.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. In particolare: 1) ha ritenuto corretta l'applicazione dei principi delle Sezioni Unite (sent. Bajrami) sul mutamento del collegio e sulla rinnovazione delle prove, osservando che la richiesta difensiva era generica e che il teste Cinelli è stato comunque rinnovato; 2) ha escluso il sindacato di merito sui fatti e sulle valutazioni probatorie, richiamando l'impossibilità per la Cassazione di riconsiderare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; 3) ha confermato che le risultanze dei pv della Guardia di Finanza, la conferma in sede tributaria e le ammissioni degli organi fallimentari costituiscono fondamento logico per la condanna per bancarotta impropria e documentale (sia per Agriblu sia per GM Carni), nonché per la sussistenza del dolo generico nella falsità delle scritture; 4) ha ritenuto provato il ruolo di amministratore di fatto di Pierangelo Diamante in forza delle deposizioni dei dipendenti e del quadro probatorio complessivo; 5) ha respinto le censure sulla utilizzazione di conversazioni e dichiarazioni ritenendole non decisive o comunque inserite nel più ampio contesto probatorio; 6) ha dichiarato infondata l'eccezione di prescrizione, rilevando la presenza dell'aggravante speciale di cui all'art. 219 legge fall. con conseguente maggior termine prescrizionale (anni 18 e mesi 9) non ancora decorso; 7) ha dichiarato inammissibile il motivo sulla determinazione della pena, richiamando la discrezionalità del giudice di merito e la motivazione adeguata.
Norme richiamate
Sentenza Sezioni Unite "Bajrami" n. 41736/2019
"l'intervenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere sia prove nuove sia, indicandone specificamente le ragioni, la rinnovazione di quelle già assunte dal giudice di originaria composizione, fermi restando i poteri di valutazione del giudice di cui agli artt. 190 e 495 cod. proc. pen. anche con riguardo alla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa"; "in caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice, il consenso delle parti alla lettura degli atti già assunti dal giudice di originaria composizione non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non richiesta, non ammessa o non più possibile"; "la facoltà per le parti di richiedere, in caso di mutamento del giudice, la rinnovazione degli esami testimoniali presuppone la necessaria previa indicazione, da parte delle stesse, dei soggetti da riesaminare nella lista ritualmente depositata di cui all'art. 468 cod. proc. pen."
La Corte ha applicato i principi Bajrami per escludere che il mutamento del collegio imponga una rinnovazione generalizzata delle prove: la richiesta difensiva deve essere specifica e motivata, e la mancata indicazione rende la domanda generica e quindi respingibile; in ogni caso il teste ritenuto cruciale è stato rinnovato.
citato nel testo relativamente al potere di valutazione del giudice e alla disciplina della rinnovazione
Richiamato per sottolineare i poteri decisionali del giudice circa l'ammissibilità e la rinnovazione delle prove dopo il mutamento del collegio; la Corte ha ritenuto che le regole vigenti al momento della decisione del Tribunale si debbano applicare.
menzionato nel contesto dell'obbligo di indicare i soggetti da riesaminare nella lista ritualmente depositata
Usato per evidenziare che la richiesta di rinnovazione necessita dell'indicazione preventiva dei testi da riesaminare.
Art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare
riferito alla bancarotta documentale (falsità ideologica delle scritture contabili)
La Corte ha ritenuto che la falsità delle scritture contabili, derivante dalla frode fiscale, integri il delitto di bancarotta documentale con dolo generico.
Art. 219, comma 1, legge fallimentare
citato come circostanza aggravante ad effetto speciale
L'applicazione dell'aggravante speciale ha allungato il termine prescrizionale per i reati contestati al capo A; perciò la prescrizione non è maturata.
Artt. 157 e 161 cod. pen. (prescrizione)
richiamati per il calcolo del termine prescrizionale
Applicati unitamente all'aggravante speciale per determinare che il termine di prescrizione è pari a anni 18 e mesi 9 e non è decorso.
Artt. 132 e 133 cod. pen. (determinazione della pena)
richiamati nel contesto della discrezionalità del giudice nella fissazione della pena e delle attenuanti
La Corte ha richiamato tali norme per affermare che la quantificazione della pena è rimessa al giudice di merito entro i criteri legali e non è sindacabile in Cassazione salvo evidente illogicità o arbitrarietà.
Sentenza Sezioni Unite n. 5292/2020 (Sanna)
richiamata in relazione alla disciplina della prescrizione durante l'emergenza Covid-19
Utilizzata per confermare la giurisprudenza sulla sospensione del corso della prescrizione per i rinvii delle udienze nella finestra emergenziale e sul calcolo dei termini.
Massime di principio
- La richiesta di rinnovazione delle prove dopo il mutamento del collegio deve essere specifica: indicare nominativamente i testi da riesaminare e motivare le ragioni; istanze generiche saranno respinte in applicazione dei principi delle Sezioni Unite (Bajrami).
- La Cassazione è limitata al sindacato di legittimità: non può rivedere nel merito la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, purché la motivazione sia logicamente coerente e non manifestamente illogica o arbitraria.
- I verbali di accertamento della Guardia di Finanza e le decisioni delle commissioni tributarie possono costituire fondamento probatorio nel procedimento penale se integrati e confermati da altri elementi (ammissioni degli organi fallimentari, risultanze istruttorie); la semplice trasposizione non è illegittima se il giudice effettua una valutazione complessiva.
- La qualificazione di amministratore di fatto può essere accertata dalle dichiarazioni dei dipendenti e dal quadro probatorio complessivo anche in assenza di formale attribuzione societaria, purché il giudice spieghi le ragioni del convincimento.
- Le conversazioni o elementi probatori tratti da altri procedimenti possono essere utilizzati se non esclusi per violazione di garanzie e se inseriti nel contesto probatorio complessivo; se ritenuti non decisivi per la condanna la loro utilizzazione non è di per sé illegittima.
- La prescrizione può essere esclusa o prolungata dall'applicazione di aggravanti speciali (es. art. 219 l.f.), e va calcolata secondo le norme vigenti al momento dell'atto/processo contestato; inoltre, eventuali sospensioni straordinarie (es. per emergenza Covid) seguono la giurisprudenza intervenuta.
- La determinazione della pena e il diniego delle attenuanti costituiscono area di discrezionalità del giudice di merito: in cassazione le censure sono ammissibili solo se si dimostra manifesta illogicità o arbitrarietà della motivazione.
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