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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19898/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per aver subito la riqualificazione del fatto senza che fosse rispettato il divieto di cui all'art. 521 c.p.p., ossia che fosse attribuita al fatto una diversa definizione giuridica senza che l'imputato potesse esercitare la garanzia del diritto di difesa già nel primo grado; l'imputazione originaria era per ricettazione (art. 648 c.p.) e la condanna è stata invece per furto aggravato (artt. 624, 625 n.2 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché aspecifico e manifestamente infondato. Ha ritenuto che la riqualificazione non abbia violato il principio di correlazione fra accusa e sentenza quando nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali (data, luogo, oggetto) che pongono l'imputato in condizione di difendersi rispetto al fatto poi ritenuto in sentenza. Ha richiamato la confessione spontanea dell'imputato e la querela della parte offesa come elementi che confermano la conoscenza dell'editto accusatorio. Ha inoltre escluso che il recente mutamento normativo che ha reso perseguibile a querela il furto aggravato (D.Lgs. n.150/2022) incida sul giudicato sostanziale in mancanza di abolitio criminis. Per effetto dell'art. 616 c.p.p. ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 521 c.p.p.

    Divieto di dare al fatto una diversa definizione giuridica a pena di nullità se ciò priva l'imputato della possibilità di difendersi; la Corte interpreta la norma nel senso che non si ha violazione se il capo d'imputazione contiene gli elementi fondamentali idonei a mettere l'imputato in condizione di difesa rispetto alla fattispecie poi ritenuta

  • art. 624 e art. 625 n. 2 c.p.

    Norme relative al furto e al furto aggravato; la sentenza ha confermato la condanna per tali reati a fronte della riqualificazione operata in sede di merito

  • art. 648 c.p.

    Norma sulla ricettazione; era l'imputazione originaria che è stata ritenuta riqualificabile in furto senza violare il principio di correlazione, perché gli elementi essenziali erano comunque contestati

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede le conseguenze processuali della declaratoria di inammissibilità (condanna alle spese e altro): la Corte ha applicato questa disposizione per irrogare le spese e la somma alla Cassa delle ammende

  • art. 673 c.p.p.

    Norma sulla revoca della sentenza per sopravvenuta abrogazione/abolitio criminis; richiamata per distinguere i casi in cui la sopravvenuta modifica normativa impone la revoca dalla situazione in esame, dove non si è in presenza di abolitio criminis

  • art. 2, comma 1, lett. i) D.Lgs. n.150/2022

    Ha reso perseguibile a querela il delitto di furto aggravato; la Corte ha ritenuto che tale sopravvenuto mutamento della procedibilità non incida sul giudicato sostanziale e non renda automaticamente annullabile la sentenza, salvo i casi di abolitio criminis

  • art. 23, comma 8 D.L. n.137/2020 e art. 16, comma 1 D.L. 30/12/2021 n.228

    Norme che hanno consentito il trattamento del procedimento in forma cartolare (esame su atti); rilevanti solo sul piano processuale per le modalità di trattazione

Massime di principio

  • La riqualificazione del fatto in sede di giudizio non costituisce di per sé violazione del diritto di difesa quando il capo d'imputazione contenga gli elementi essenziali (data, luogo, oggetto) che permettono all'imputato di conoscere la fattispecie da cui difendersi
  • La confessione spontanea dell'imputato e la querela della persona offesa sono elementi che rafforzano la prova che l'imputato fosse consapevole dell'editto accusatorio e della possibile diversa qualificazione del hecho
  • La sopravvenuta modifica della procedibilità (es. trasformazione in reato procedibile a querela) non annulla automaticamente un giudicato penale precedente, a meno che non configuri abolitio criminis o non si proceda alla revoca della sentenza nei casi previsti
  • Un ricorso generico o aspecifico rischia l'inammissibilità: è necessario motivare con precisione la violazione di legge e il nesso con l'interesse alla cassazione
  • In caso di declaratoria di inammissibilità si possono applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., compresa la condanna alle spese processuali e la sanzione a favore della Cassa delle ammende

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