Cassazione Penale, Ordinanza n. 19926/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che aveva confermato la condanna per i reati di sostituzione di persona e diffamazione. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di sostituzione di persona, sostenendo in sostanza che la ricostruzione della condotta non integrasse il reato. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la creazione e l'utilizzo di un profilo social mediante abusiva spendita dell'immagine di un diverso soggetto inconsapevole integra la sostituzione di persona e che nel caso concreto il falso profilo era stato effettivamente usato per realizzare anche il fatto diffamatorio. Le censure non si confrontavano compiutamente con la motivazione di merito e non erano formulate come puntuale denuncia di travisamento della prova.
Norme richiamate
La creazione e utilizzazione di un profilo social con abusiva spendita dell'immagine di un diverso soggetto inconsapevole integra il delitto di sostituzione di persona, quando l'identità digitale rappresentata non corrisponde al soggetto che ne fa uso.
Il profilo falso è stato utilizzato anche per porre in essere il fatto diffamatorio per cui è stata pronunciata condanna.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Integra il delitto di sostituzione di persona la creazione e l'utilizzo di un profilo su social network mediante abusiva spendita dell'immagine di un soggetto diverso e inconsapevole, idonea a rappresentare un'identità digitale non corrispondente all'autore effettivo.
- In sede di legittimità, il motivo che si limita a contestare la valutazione di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata è manifestamente infondato e può determinare l'inammissibilità del ricorso.
- La deduzione di travisamento della prova non è proponibile in modo generico o mediante riferimenti parcellizzati agli atti, ma richiede una censura puntuale e autosufficiente.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per evidente carenza di specificità, la Corte può applicare la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende per colpa del ricorrente.
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