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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18860/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela con accettazione, come risultante dai verbali. Ha inoltre disposto che le spese processuali siano poste a carico dell'imputato ai sensi dell'art. 340, quarto comma, c.p.p.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso in cassazione mira ad ottenere l'annullamento della sentenza di appello che aveva riqualificato la condotta per la quale Roncallo era stato inizialmente condannato da ricettazione in truffa semplice. Il difensore eccepisce l'improcedibilità del reato per estinzione dovuta a remissione di querela intervenuta dopo la sentenza impugnata e accettata, documentata dai verbali prodotti in atti.

Norme richiamate

  • art. 152 cod. pen.

    La remissione della querela, correttamente accettata, determina l'estinzione del reato perseguibile a querela di parte; la Corte ha applicato tale disposizione per dichiarare estinto il reato e annullare la sentenza impugnata.

  • art. 340, quarto comma, cod. proc. pen.

    Permette di porre le spese processuali a carico dell'imputato; la Corte ha condannato l'imputato al pagamento delle spese richiamando questa norma.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U., n. 24246/2004 e altre)

    È principio consolidato che il ricorso per cassazione è ammissibile allo scopo di introdurre nel processo la remissione della querela, debitamente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per l'impugnazione, con conseguente estinzione del reato.

Massime di principio

  • La remissione della querela, se intervenuta e accettata prima della scadenza del termine per impugnare, estingue il reato perseguibile a querela e può essere fatta valere in cassazione anche se intervenuta dopo la sentenza impugnata.
  • Quando l'estinzione del reato per remissione di querela è adeguatamente documentata (es. verbali) la Corte di legittimità annulla senz'altro la sentenza impugnata senza rinvio.
  • L'accettazione della remissione deve risultare formalmente dagli atti; la mera dichiarazione della parte non sufficiente se non documentata e ricevuta secondo i canoni processuali.
  • L'estinzione per remissione riguarda solo i reati procedibili a querela di parte; per reati perseguibili d'ufficio la remissione non produce lo stesso effetto estintivo.
  • L'accertamento dell'estinzione del reato non esclude che la Corte imponga le spese processuali a carico dell'imputato conformemente alle norme sul condannato al pagamento delle spese quando previsto.
  • La riqualificazione della fattispecie operata in appello (es. da ricettazione a truffa) non impedisce che l'estinzione per remissione di querela produca i suoi effetti se la querela era relativa al reato estinto.

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