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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28726/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione che lo aveva ritenuto responsabile di un reato in materia di stupefacenti. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che i fatti avrebbero dovuto essere riqualificati nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, perché ne ricorrerebbero i presupposti applicativi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello nel negare la lieve entità, osservando che tale qualificazione richiede una valutazione complessiva di mezzi, modalità, circostanze dell'azione, quantità e qualità della sostanza, nonché del grado di purezza, e che nel caso concreto erano emersi elementi indicativi di professionalità dell'attività illecita, incompatibili con la minima offensività. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, c.p.

    richiamato quale disposizione concorrente nella contestazione del reato, senza specifica discussione autonoma nel provvedimento

  • art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice della condotta in materia di stupefacenti oggetto della condanna confermata

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    fattispecie di lieve entità; la sua applicazione richiede una valutazione complessiva del fatto in base a mezzi, modalità, circostanze dell'azione, quantità e qualità della sostanza e grado di purezza, non potendo essere riconosciuta se anche uno solo di tali elementi depone in senso contrario

  • Corte Cost. n. 186/2000

    richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • La qualificazione del fatto come di lieve entità in materia di stupefacenti non può fondarsi su un singolo indice favorevole, ma deve derivare da una valutazione globale e coerente di tutti gli elementi normativamente indicati.
  • Il giudice deve motivare il diniego della lieve entità dimostrando di avere esaminato complessivamente sia le modalità dell'azione sia le caratteristiche dell'oggetto materiale del reato; è sufficiente che uno solo degli elementi rilevanti escluda la minima offensività per negare la riqualificazione.
  • Il sindacato di legittimità è inammissibile quando il motivo si risolve in una contestazione manifestamente infondata della valutazione di merito compiuta dal giudice di appello, se questa è sorretta da motivazione adeguata e logicamente coerente.
  • La presenza di indici di professionalità e non occasionalità dell'attività delittuosa è incompatibile con il riconoscimento della ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

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