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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26846/2022 del 12/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di misure alternative. Denuncia (1) violazione procedurale per aver svolto l'udienza camerale in assenza del difensore di fiducia, il quale aveva tempestivamente chiesto di partecipare per via telematica, e la sostituzione con un difensore d'ufficio non equipollente; (2) vizio di motivazione e violazione di legge nella valutazione dei requisiti per l'affidamento in prova, lamentando che il Tribunale ha dato eccessivo peso al residuo di pena, ha dedotto la strumentalità dell'offerta lavorativa da elementi inconferenti (rapporto di coniugio col datore di lavoro, tipo di attività) e ha ritenuto assente un processo di revisione critica senza acquisire prove.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo: l'udienza si è tenuta senza il difensore di fiducia che aveva tempestivamente chiesto partecipazione telematica e il Tribunale, pur essendone a conoscenza, non ha attivato la videoconferenza, nominando invece un difensore d'ufficio. Ciò integra nullità degli atti ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 c.p.p. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di sorveglianza di Torino per nuovo giudizio, con obbligo di fissare nuova udienza nel rispetto dei principi di effettività del diritto di difesa e delle formalità previste.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Ground di ricorso per cassazione utilizzato per denunciare la violazione delle norme sul rito e nullità per omessa partecipazione del difensore di fiducia

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Prevede la nullità degli atti se l'udienza si svolge senza la presenza del difensore di fiducia quando la sua partecipazione è necessaria

  • art. 179, cod. proc. pen.

    Conferma che la nullità si estende agli atti successivi e all'ordinanza conclusiva

  • art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

    art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

    Disciplina la nomina del difensore d'ufficio: la sua presenza non è automaticamente equiparabile a quella del difensore di fiducia, salvo i casi tassativi previsti dalla norma

  • art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen.

    art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen.

    Applicazione del principio che il legittimo impedimento del difensore, anche per impegno professionale concomitante, è causa di rinvio purché documentato e tempestivamente comunicato

  • artt. 666 e 678, cod. proc. pen.

    artt. 666 e 678 cod. proc. pen.

    Richiamati come quadro normativo che regola i procedimenti di esecuzione e di sorveglianza, nei quali la partecipazione del difensore di fiducia è necessaria

  • art. 47 Ord. pen.

    Norma sostanziale in tema di misure alternative (affidamento in prova) richiamata nel secondo motivo; utilizzata per contestare la valutazione del Tribunale sui requisiti per l'affidamento

Massime di principio

  • La partecipazione del difensore di fiducia alle udienze camerali nei procedimenti di sorveglianza è obbligatoria: l'omesso avviso o l'impossibilità di partecipazione quando la stessa era stata tempestivamente richiesta integra nullità insanabile.
  • La nomina di un difensore d'ufficio non è automaticamente equivalente alla presenza del difensore di fiducia; la sostituzione è ammissibile solo nei casi tassativi previsti dall'art. 97 c.p.p.
  • Se il difensore di fiducia dichiara un impedimento legittimo (anche per impegno professionale) e lo documenta tempestivamente, l'udienza deve essere rinviata; per le richieste di partecipazione telematica il giudice deve attivare i mezzi necessari per garantire la presenza a distanza.
  • Quando si rinvia un'udienza camerale e la nuova fissazione non è inserita nel provvedimento, occorre notificare l'avviso non solo all'interessato ma anche al suo difensore, a pena di nullità generale.
  • Nelle decisioni sulle misure alternative il Tribunale deve motivare sulla base di elementi concreti e provati: non è corretto fondare un diniego su mere deduzioni (es. legami familiari con il datore di lavoro) senza riscontri, né valutare esclusivamente il residuo di pena.
  • La nullità derivante dalla violazione del diritto di difesa comporta l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per un nuovo giudizio, con obbligo di rispettare i diritti difensivi nella nuova udienza.

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