Cassazione Civile, Ordinanza n. 30064/2021 del 26/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento relativo a estimi catastali, impugnato dalla contribuente e accolto in primo grado dalla commissione tributaria provinciale. L'Agenzia delle Entrate propose appello dinanzi alla CTR Lazio, ma il giudice di seconde cure dichiarò inammissibile l'appello. In cassazione l'Amministrazione ha censurato la decisione con due motivi: (1) ha sostenuto la validità della notificazione dell'appello effettuata tramite operatore postale privato, oltre alla tempestività della spedizione; (2) ha dedotto la violazione dell'art. 156 c.p.c., assumendo che l'atto dovesse comunque ritenersi sanato per raggiungimento dello scopo, poiché la contribuente si era costituita nel giudizio. La resistente ha proposto controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati, trattandoli congiuntamente, i due motivi dell'Agenzia. Richiamando il principio di diritto delle Sezioni Unite n. 299/2020, ha osservato che la notificazione di atti giudiziari eseguita da operatore di poste private privo di relativo titolo abilitativo è nulla e non inesistente, ma la sanatoria per raggiungimento dello scopo non incide sulla verifica della tempestività dell'impugnazione, poiché manca la certezza legale della data di consegna del ricorso all'operatore. Nel caso concreto, una volta accertato che la sentenza di primo grado era stata depositata il 19.9.2016 e che l'appello risultava notificato solo con ricevute Nexive recanti una data di ricezione del 17.3.2017 e firma illeggibile, la Corte ha rilevato che mancava prova della tempestiva notificazione dell'appello entro il termine di sei mesi ex art. 327 c.p.c. e art. 51 d.lgs. 546/1992. Ha quindi confermato l'inammissibilità dell'appello per tardività. Le spese sono state compensate per la sopravvenienza di principi giurisprudenziali rispetto alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
La sanatoria per raggiungimento dello scopo non basta a salvare la tempestività dell'impugnazione quando manchi la certezza legale della data di consegna all'operatore postale privato.
In mancanza di notificazione della sentenza di primo grado, l'appello deve essere proposto entro sei mesi dal deposito della sentenza stessa.
L'appello tributario tardivo è inammissibile; la tempestività della notificazione dell'impugnazione deve essere provata da chi la propone.
La causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale previsto dalla norma.
Massime di principio
- La notificazione di un atto giudiziario eseguita da un operatore postale privato privo di titolo abilitativo è nulla e non inesistente, ma la nullità non sana il difetto di certezza legale sulla data di consegna rilevante ai fini della tempestività dell'impugnazione.
- Ai fini della verifica del termine di impugnazione, nel caso di notificazione tramite operatore postale privato, non conta il momento della spedizione del plico ma il momento in cui si abbia certezza legale della ricezione da parte del destinatario.
- L'eventuale costituzione della controparte non sana l'inosservanza di termini di impugnazione stabiliti a pena di decadenza, poiché la relativa inammissibilità è rilevabile d'ufficio e tutela interessi indisponibili.
- L'onere di provare la tempestività della notificazione dell'appello grava sulla parte che propone l'impugnazione.
- In sede di legittimità può essere rilevata d'ufficio la tardività dell'impugnazione quando dagli atti emerga la mancanza di prova della tempestiva notificazione.
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