Cassazione Civile, Ordinanza n. 34774/2022 del 25/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui Roma Capitale aveva disconosciuto l’esenzione dall’IMU per l’annualità 2013 relativamente a un immobile sito in Roma, in zona Ponte Sant’Angelo, nella disponibilità di un ente religioso. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto e l’esenzione riconosciuta; la decisione era stata poi confermata in appello. In cassazione Roma Capitale ha proposto quattro motivi: (1) violazione dell’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 504/1992, perché l’esenzione era stata riconosciuta nonostante alcune unità immobiliari fossero utilizzate come uffici, quindi non direttamente per attività esenti, e sulla base di documentazione ritenuta insufficiente; (2) violazione dell’art. 2697 c.c., per avere i giudici di merito invertito l’onere della prova, ponendolo a carico dell’ente impositore invece che del contribuente; (3) violazione dell’art. 2697 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., per mancanza di prova dell’effettivo svolgimento dell’attività esente; (4) nullità della sentenza per carenza assoluta o apparenza della motivazione ex art. 360, n. 4, c.p.c. La contribuente ha resistito con controricorso, eccependo il giudicato esterno su altre annualità e sostenendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione di giudicato esterno, ritenendo che l’accertamento sull’attività svolta nell’immobile riguardi un elemento variabile, non coperto da giudicato tra annualità diverse; ha inoltre osservato che l’interpretazione data in altra sentenza a una norma tributaria non vincola altri giudizi. Nel merito ha esaminato prioritariamente il quarto motivo e lo ha accolto, rilevando che la motivazione della sentenza di appello era solo apparente: la decisione era apodittica, non chiariva quali attività fossero svolte nell’immobile oggetto di accertamento, non indicava le prove poste a base del convincimento, faceva riferimento in modo generico a documentazione e allegazioni di parte, e ricorreva a una presunzione non spiegata per superare la classificazione catastale di altro immobile. Accolto il quarto motivo, gli altri sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.lgs. n. 504/1992
L’esenzione IMU richiede la verifica effettiva dei presupposti normativi; non basta un richiamo generico alla natura religiosa o istituzionale dell’ente se non è chiarito l’uso concreto dell’immobile.
L’onere di provare i fatti costitutivi del diritto all’esenzione incombe sul contribuente, non sull’ente impositore.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il veicolo del motivo di ricorso per violazione di legge dedotta con riguardo all’art. 7 d.lgs. n. 504/1992 e all’art. 2697 c.c.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione meramente apparente integra un vizio denunciabile in cassazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È richiamato per l’omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, ma nel caso concreto il motivo assorbito non viene scrutinato nel merito.
Massime di principio
- In materia tributaria il giudicato formatosi su annualità pregresse fa stato per le annualità successive solo quando riguardi fatti costitutivi tendenzialmente permanenti; non opera invece per elementi variabili, come l’effettivo utilizzo di un immobile in un determinato periodo d’imposta.
- L’interpretazione di una norma giuridica resa in un diverso giudizio, anche tra le stesse parti, non costituisce di per sé oggetto di giudicato vincolante in altri processi.
- La sentenza è nulla per motivazione apparente quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere l’iter logico-giuridico seguito dal giudice, perché usa affermazioni apodittiche, non indica le prove rilevanti e lascia all’interprete il compito di colmare le lacune con congetture.
- Nei giudizi relativi a esenzioni o agevolazioni tributarie, il contribuente deve provare i fatti che integrano i presupposti dell’agevolazione, mentre non può essere invertito l’onere probatorio a carico dell’ente impositore.
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