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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30306/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La società ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la convalida del sequestro preventivo d'urgenza e il contestuale sequestro preventivo fino a euro 1.208.405,66, disposto nell'ambito di un procedimento per una presunta frode carosello. La società era destinataria del solo illecito amministrativo da reato ex art. 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/2001, dipendente dal reato tributario di cui all'art. 11 d.lgs. 74/2000. I motivi di ricorso erano due: primo, l'apparenza della motivazione in ordine alla ritenuta esistenza di un amministratore di fatto, sostenendo che il Tribunale avrebbe omesso di esaminare il contenuto di dispositivi informatici e di due e-mail che, se valutati, avrebbero escluso il ruolo del soggetto indicato come amministratore di fatto; secondo, la mancata motivazione sul periculum in mora, ritenendo insufficiente la giustificazione del sequestro.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che il primo motivo fosse meramente fattuale e rivalutativo, e comunque non si confrontasse con la motivazione dell'ordinanza impugnata, la quale aveva indicato plurimi elementi a sostegno del ruolo di amministratore di fatto: l'impossibilità del legale rappresentante di parlare o comprendere l'italiano, il suo reddito modesto, la continuità operativa con precedenti società, l'uso degli stessi fornitori, registratori di cassa e conto corrente, nonché la gestione effettiva riconducibile al soggetto indicato. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso il difetto di motivazione sul periculum in mora, rilevando che il Tribunale del riesame aveva motivato per relationem al provvedimento genetico e aveva criticamente aderito a tale motivazione, richiamando la legittimità di tale tecnica redazionale. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/2001

    indicato come titolo dell'illecito amministrativo contestato all'ente, dipendente da reato tributario.

  • art. 11 d.lgs. 74/2000

    reato presupposto da cui dipende l'illecito contestato alla società, in un procedimento per frode carosello.

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per porre a carico della ricorrente le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

  • art. 266 c.p.p.

    null

  • art. 627 c.p.p.

    null

  • Corte cost. n. 186/2000

    richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende solo quando non vi sia ragione di ritenere che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità contro un provvedimento cautelare reale, è inammissibile il motivo che si risolva in una rivalutazione del fatto e delle risultanze probatorie, se non si confronta specificamente con la motivazione dell'ordinanza impugnata.
  • La motivazione del provvedimento cautelare è sufficiente quando dia conto, anche in modo sintetico ma coerente, di plurimi elementi indiziari convergenti; non è necessario accogliere letture alternative delle risultanze prospettate dalla difesa se già esaminate o comunque incompatibili con il tessuto motivazionale.
  • È legittima la motivazione per relationem del provvedimento del riesame, purché il giudice mostri di avere valutato criticamente e fatto propria la motivazione richiamata, senza adesione meramente acritica.
  • In tema di sequestro preventivo, la censura sul periculum in mora è infondata quando l'ordinanza impugnata richiami e faccia propria la motivazione del provvedimento genetico, purché il rinvio consenta di comprendere l'iter argomentativo seguito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieReati presuppostoSottrazione fraudolenta al pagamentoSequestro preventivoImpugnazioni
RamiResponsabilità enti (231)Reati tributariMisure cautelariProcesso penale
IstitutiConfisca

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