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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15326/2023 del 31/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Un avvocato aveva convenuto una regione chiedendo il pagamento del saldo dei compensi professionali per l'attività difensiva svolta in un complesso giudizio arbitrale promosso da una società contro l'ente. Il tribunale aveva riconosciuto solo una parte del compenso, ritenendo corretto il valore della controversia arbitrale in euro 450.000.000 ma operando una riduzione per manifesta sproporzione tra attività svolta e compenso richiesto. In appello, il professionista aveva ottenuto una consistente riforma della decisione, con liquidazione di un importo molto più elevato. La regione ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 5 e 6 D.M. n. 127/2004 e degli artt. 10, 342 e 346 c.p.c., sostenendo che il giudizio arbitrale era di valore indeterminabile perché la domanda della società non era stata specificamente quantificata e che la Corte d'appello aveva errato nel valorizzare la somma di euro 450.000.000, oltre a non considerare correttamente i motivi d'appello; (2) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella memoria depositata nel giudizio arbitrale e nelle decisioni che avevano liquidato il compenso degli arbitri; (3) violazione dell'art. 6, commi 2 e 4, D.M. n. 127/2004, deducendo che il valore effettivo degli interessi in gioco fosse diverso da quello assunto dalla sentenza impugnata e che la Corte territoriale avrebbe ignorato la differenza tra valore di lite astratto ed effettivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha prima respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità legata alla notificazione via PEC, richiamando il principio per cui la mancanza dell'attestazione di conformità della procura notificata non comporta inammissibilità quando la procura e il ricorso siano stati tempestivamente depositati in originale analogico. Nel merito, ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo: il primo perché formulato in modo generico, privo di un effettivo confronto con le rationes decidendi della sentenza impugnata e in larga parte diretto a contestare accertamenti di fatto sul valore della lite, il secondo perché volto a criticare la valutazione delle risultanze istruttorie e non l'omesso esame di un fatto storico decisivo, come richiesto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, perché la Corte d'appello si è conformata al principio secondo cui, nei rapporti tra avvocato e cliente, il compenso può essere adeguato al valore effettivo della controversia quando vi sia manifesta sproporzione, e la regione non ha individuato una concreta violazione di legge. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge deve essere dedotto con specifiche argomentazioni che mettano a confronto la norma invocata con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; non basta una censura fattuale o generica.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il motivo è ammissibile solo se denuncia l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare la mera valutazione delle prove o la motivazione insufficiente.

  • art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.

    Il ricorso deve essere specifico e autosufficiente: occorre indicare chiaramente le norme violate, le affermazioni della sentenza censurate e i documenti rilevanti, con trascrizione essenziale dei contenuti di interesse.

  • art. 342 c.p.c.

    La censura richiamata in ricorso è stata ritenuta non sviluppata in modo specifico e quindi non idonea a sorreggere una doglianza ammissibile.

  • art. 346 c.p.c.

    Anche il profilo relativo alle censure asseritamente non valutate è stato ritenuto formulato in modo generico e privo del necessario confronto con la decisione impugnata.

  • art. 10 c.p.c.

    Ai fini della determinazione del valore della controversia, la Corte d'appello ha applicato il criterio del valore degli interessi perseguiti, non essendo sufficiente la qualificazione astratta della lite come indeterminabile nel diverso rapporto professionale-cliente.

  • art. 6, D.M. n. 127/2004

    La Corte ha distinto tra i criteri di liquidazione applicabili a seconda che il compenso sia posto a carico della parte soccombente o del cliente, e ha ritenuto corretto l'uso del criterio del valore effettivo degli interessi perseguiti nel rapporto avvocato-cliente.

  • art. 4, comma 2, D.M. n. 127/2004

    La Corte d'appello aveva accolto la doglianza del professionista sulla riduzione del compenso in assenza del previo parere del competente Consiglio dell'Ordine.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio nelle forme semplificate previste dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Essendo il ricorso rigettato, la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile se non individua specificamente la regola giuridica asseritamente violata e non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda soltanto un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non può essere usato per contestare la ponderazione delle prove o la sufficienza della motivazione.
  • Nel giudizio di cassazione il ricorso deve rispettare il principio di specificità e autosufficienza, indicando in modo essenziale gli atti e i documenti rilevanti e il loro preciso contenuto utile.
  • Nella liquidazione dei compensi professionali tra avvocato e cliente il giudice può adeguare il compenso al valore effettivo e sostanziale della controversia quando il valore astratto della lite risulti manifestamente sproporzionato rispetto all'attività svolta.
  • La qualificazione del valore della controversia, ai fini del compenso professionale, non si esaurisce nel dato formale della domanda, ma deve tenere conto degli interessi concretamente perseguiti nel rapporto tra difensore e cliente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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