Cassazione Penale, Sentenza n. 29614/2025 del 20/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso in cassazione contro la sentenza di appello che confermava la condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione (art. 216 r.d. 267/1942) a seguito del fallimento della Termosystem snc. Il ricorrente deduceva due motivi: 1) inosservanza o erronea applicazione dell'art. 216 r.d. 267/1942 e vizio di motivazione perché la sentenza avrebbe dato rilievo esclusivo allo scarto matematico tra rimanenze contabili e merce rinvenuta, senza verificare la disponibilità effettiva dei beni, la concreta pericolosità della condotta, gli indici di fraudolenza, il ruolo effettivo di Catalano rispetto a Correale e senza valorizzare le dichiarazioni dei testi; 2) manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non avendo la Corte territoriale spiegato come abbia ponderato i criteri dell'art. 133 c.p. e non avendo valutato adeguatamente la collaborazione processuale e la condotta del ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha rigettato le censure, nella parte in cui contestavano l'accertamento della distrazione degli asset basato sullo scarto tra rimanenze contabili e beni rinvenuti, ritenendo le critiche difensive generiche e non idonee a confutare la valutazione dei giudici di merito. Ha invece ritenuto fondato il secondo motivo: la valutazione negativa sulle attenuanti generiche era sostanzialmente priva di motivazione specifica e apparente. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al diniego delle attenuanti generiche e rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria per nuovo esame su quel punto; per il resto la condanna e le statuizioni sono confermate.
Norme richiamate
r.d. n. 267 del 1942, art. 216, comma 1, n. 1 (bancarotta fraudolenta per distrazione)
La Corte ha ritenuto che la prova della distrazione possa essere desunta, in via indiziaria, dallo scarto tra beni risultanti dalla documentazione contabile e quelli rinvenuti in inventario quando l'amministratore non dia conto della destinazione dei beni mancanti
cod. pen., art. 133 (criteri per il giudizio di applicazione della pena)
I criteri dell'art. 133 sono parametri cui il giudice deve fare riferimento nella valutazione delle attenuanti generiche; la Corte ha richiamato l'obbligo di motivare come siano stati considerati tali criteri
cod. pen., art. 62-bis (circostanze attenuanti generiche)
Il riconoscimento delle attenuanti generiche è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, ma il rifiuto deve essere motivato specificamente: motivazione apparente o generica comporta annullamento
cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. b) ed e) (motivi di ricorso in cassazione)
Il ricorso è stato fondato sulle ipotesi di inosservanza/erronea applicazione di norme e di vizio di motivazione; la Corte ha valutato separatamente la fondatezza di tali censure
disp. att. cod. proc. pen., art. 173 (limiti alla motivazione nell'atto di impugnazione)
Il ricorso era redatto nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att.; la Corte ha ritenuto alcune doglianze difensive meramente evocative e non confrontate con la motivazione dei giudici di merito
Massime di principio
- La mancata rinvenienza di beni aziendali già risultanti dalla contabilità, se l'amministratore non ne giustifica la destinazione, può costituire prova indiziaria di distrazione o occultamento.
- L'onere di spiegare il destino dei beni incombe sull'amministratore, per la sua posizione di garanzia e per il possesso della documentazione contabile.
- Critiche tecniche ai metodi di quantificazione delle rimanenze devono essere specifiche e dimostrare concretamente l'errore che compromette la decisione: rilievi generici sui calcoli sono inammissibili in Cassazione se non confrontati con la motivazione dei giudici di merito.
- L'elemento soggettivo del dolo nella bancarotta per distrazione può essere desunto dalla consapevolezza dell'incidenza dell'atto sulla garanzia creditoria; censure generiche non scalfiscono una valutazione motivata in tal senso.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche è discrezionale ma richiede una motivazione concreta che risponda alle specifiche deduzioni difensive; mancanza di motivazione specifica comporta annullamento e rinvio.
- Il legittimo esercizio dei diritti difensivi e il non ammettere le accuse non costituiscono di per sé elemento ostativo al riconoscimento di attenuanti; solo dichiarazioni mendaci possono incidere negativamente sulla valutazione della collaborazione.
- In caso di annullamento parziale per vizio di motivazione, il giudice di merito dovrà riesaminare il punto contestato e motivare in termini specifici nella nuova decisione.
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