Cassazione Penale, Sentenza n. 29602/2025 del 20/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per invasione di terreni (art. 633 c.p.) e per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza (art. 393 c.p.). Hanno sollevato tre censure comuni: 1) intempestività della querela rispetto alla cessazione del reato (contestazione di violazione dell'art. 124 c.p.), deducendo che il terreno sarebbe stato liberato prima della querela e quindi la denuncia sarebbe tardiva; in subordine contestano che l'occupazione non fosse abusiva perché vi sarebbe stato un accordo con la figlia della parte civile; 2) inesistenza del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza, poiché dopo l'abbandono del terreno non vi sarebbe stata alcuna pretesa e gli episodi successivi sarebbero stati privi di lesioni (richiamano decisione di assoluzione in altro giudizio); 3) omessa motivazione sulla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena formulata in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi. Sul primo motivo, la Corte ritiene manifestamente infondato e generico il rilievo sull'intempestività della querela: l'onere di provare la tardività grava sul querelato e le deduzioni dei ricorrenti non sono supportate da prova rigorosa; la motivazione della Corte d'appello è logicamente razionale e non censurabile. Il secondo motivo è inammissibile perché la doglianza relativa all'art. 393 c.p. era stata sollevata in appello con motivi aggiunti e non è stata correttamente riproposta in Cassazione; tale omissione produce l'inammissibilità ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Il terzo motivo è infondato: la richiesta di sospensione condizionale formulata in appello era generica e priva di ragioni a sostegno, per cui la mancata motivazione non è decisiva. I ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali, a una somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza della parte civile.
Norme richiamate
art. 633 cod. pen.
Norma contestata in relazione al reato di invasione di terreni. La Corte ha ritenuto che la qualificazione del fatto come invasione sia stata adeguatamente motivata dalla Corte d'appello e non censurabile in Cassazione.
art. 393 cod. pen.
Norma relativa all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza. La Corte non ha esaminato nel merito la censura perché la relativa doglianza è stata considerata inammissibile per non essere stata regolarmente dedotta in appello.
art. 124 cod. pen.
Richiamato dai ricorrenti in tema di querela e termine per la proposizione. La Corte ha ricordato che l'onere della prova della non tempestività grava sul querelato e che non sono ammesse semplici supposizioni privi di adeguato supporto probatorio.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità del motivo di ricorso per Cassazione se la questione non è stata dedotta in appello con i requisiti formali. Applicato per escludere l'esame del motivo relativo all'art. 393 c.p.
art. 611 cod. proc. pen.
Richiama il termine per il deposito delle memorie: la Corte ha escluso la considerazione di atti depositati oltre termine, come quelli difensivi dei ricorrenti.
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce le conseguenze per i ricorsi inammissibili: condanna alle spese e pagamento di una somma alla Cassa delle ammende. La Corte ha applicato tale norma, fissando 3.000 euro per ciascun ricorrente.
art. 592, comma 4, cod. proc. pen.
Riferito al principio della soccombenza: la parte soccombente è condannata a rifondere le spese sostenute dalla parte vittoriosa; la Corte ha condannato gli imputati a rimborsare le spese della parte civile.
Giurisprudenza citata
Sez. 5, n. 13335 del 17/01/2013 (Moggi); Sez. 6, n. 24380 del 12/03/2015 (P.); Sez. 1, n. 7333 del 28/01/2008 (Mauro)
Principi richiamati sul riparto dell'onere della prova in tema di querela e sulla necessità di prove rigorose per dimostrare l'intempestività o altre circostanze favolose: in dubbio la decisione va a favore del querelante.
Massime di principio
- L'onere di provare l'intempestività della querela grava su chi lo eccepisce; non bastano deduzioni teoriche o presunzioni generiche: servono prove concrete e rigorose.
- In caso di incertezza sulla data di cessazione del reato denunciato, la valutazione deve privilegiare la parte querelante salvo prova contraria stringente.
- Questioni nuove o dedotte 'ex novo' in appello e non svolte correttamente impediscono poi l'esame in Cassazione: occorre rispettare le regole procedurali e proporre le doglianze nei termini e nelle forme previste.
- Richieste di benefici (es. sospensione condizionale della pena) devono essere articolate e motivate già in appello; la genericità delle domande può rendere irrilevante la mancata motivazione da parte del giudice.
- Atti o memorie depositate oltre i termini processuali previsti possono essere non considerati, indebolendo le difese formulate tardivamente.
- Ricorsi manifestamente infondati o proceduralmente inammissibili comportano, oltre al rigetto, condanne per spese processuali e somme alla Cassa delle ammende; valutare il pregio delle censure prima di proporre ricorso.
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