Cassazione Penale, Sentenza n. 29604/2025 del 20/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha dedotto due motivi: 1) Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'art. 416-bis c.p.: la Corte d'appello non avrebbe adeguatamente motivato la sussistenza dell'elemento soggettivo (coscienza e volontà di aderire alla associazione mafiosa) né il contributo materiale e causale del ricorrente alla conservazione/rafforzamento del sodalizio. La ricostruzione accusatoria si fonda su pochi elementi (alcune intercettazioni, un video, uno screenshot con la carica di "Main Chief" e la partecipazione a una riunione) che, secondo la difesa, non dimostrano un ruolo attivo e conosciuto dai vertici del gruppo. 2) Violazione di legge in relazione all'art. 235 c.p.: nell'ordinare la misura di sicurezza dell'espulsione a pena espiata la Corte di merito non ha tenuto conto dello status di rifugiato del ricorrente e delle valutazioni della Commissione territoriale (provvedimento del 5 marzo 2019) circa il rischio di discriminazione nel paese d'origine a causa della sua disabilità; inoltre la Corte non avrebbe valutato compiutamente il pericolo di recidiva e la possibile dissociazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha censurato la carenza di motivazione della Corte d'appello sulla prova del contributo attivo e causale del ricorrente all'associazione mafiosa e sull'intraneità reale del medesimo. Richiamando i criteri giurisprudenziali (in particolare le Sezioni Unite su valore indiziario dell'affiliazione rituale), la Corte ha concluso che dagli elementi raccolti non emerge con sufficiente certezza il ruolo funzionale ascritto al ricorrente. Ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Torino affinché siano colmate le lacune di motivazione e rivalutate le prove. Non è stata resa una decisione definitiva sulla misura di sicurezza dell'espulsione: la carenza di valutazione dello status di rifugiato e dei rischi connessi dovrà essere eventualmente esaminata nel nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La partecipazione ad associazione mafiosa richiede la prova di un contributo concreto e causalmente rilevante alla conservazione o al rafforzamento del sodalizio. L'affiliazione rituale può costituire grave indizio purché, secondo i criteri delle Sezioni Unite, emerga in modo serio ed effettivo e sia accompagnata da elementi di contesto che dimostrino un impegno stabile e funzionale nell'organizzazione.
art. 235 cod. pen.
La misura di sicurezza dell'espulsione a pena espiata deve essere valutata tenendo conto dello status di rifugiato e dei rischi connessi al rimpatrio (persecuzione, discriminazione, condizioni di salute). Il giudice deve motivare in modo specifico la valutazione della pericolosità sociale, della recidiva e della eventuale dissociazione.
Sentenza Corte di Cassazione, Sez. U, n. 36958/2021 (Modaffari)
Individua i criteri per valutare il valore probatorio dell'affiliazione rituale: qualità dell'adesione, percorso che l'ha preceduta, affidabilità criminale dell'affiliando, serietà del contesto, rispetto delle forme rituali, ruoli di chi propone e officia, tipologia dell'impegno reciproco.
Sentenza Corte di Cassazione, Seconda Sezione, n. 1978/2023
Ha già riconosciuto, in via definitiva, l'esistenza e il carattere mafioso del sodalizio denominato "Maphite" (ritualità di affiliazione, struttura gerarchica piramidale, cassa comune, programma criminoso, legame con la casa madre in Nigeria, vis intimidatrice).
Massime di principio
- Per una condanna ex art. 416-bis c.p. non basta la presenza a riunioni, l'autoproclamazione o materiale iconografico: è necessario dimostrare un contributo stabile e funzionale alla conservazione/rafforzamento dell'associazione.
- L'affiliazione rituale è un indizio grave ma non decisivo di appartenenza; il giudice deve valutare qualità e contesto dell'affiliazione secondo i criteri delle Sezioni Unite (affidabilità, ruolo di chi propone/officia, impegno reciproco).
- La motivazione della sentenza deve esplicitare come ciascun elemento probatorio sia ricollegabile, con ragionevole certezza, al ruolo e al contributo dell'imputato nell'organizzazione; lacune logiche o collegamenti assenti possono portare all'annullamento con rinvio.
- Quando si dispone l'espulsione a pena espiata occorre valutare lo status di rifugiato e i rischi connessi al rimpatrio (anche per condizioni di salute o disabilità); la valutazione della pericolosità e della recidiva deve essere specificamente motivata.
- In giudizi su associazioni mafiose radicate all'estero, il legame con la "casa madre" e la struttura organizzativa possono rafforzare la qualificazione mafiosa del gruppo, ma la posizione individuale dell'imputato va appurata con prove dirette o indiziari solidi e ragionati.
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