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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29607/2025 del 20/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia che ha respinto la richiesta di sostituzione della misura carceraria con gli arresti domiciliari. Si contestava la sussistenza della gravità indiziaria rispetto al reato di estorsione aggravata tentata (capo 47) e alla partecipazione ad associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), deducendo violazioni di norme penali (artt. 56, 81, 424, 629 comma 2, 416-bis c.p.) e vizi di motivazione. Il ricorrente sosteneva altresì che le pronunce favorevoli intervenute in capo a coindagati (tra cui Giuseppe Armando Bonavita e Luigi Barillari) costituissero fatto nuovo sopravvenuto tale da incidere sul quadro indiziario a suo carico e rendere incompatibile la prosecuzione della custodia cautelare.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere reiterativo e generico. Ha ritenuto che le pronunce favorevoli ai coindagati possano essere, in astratto, fatto nuovo rilevante, ma il ricorso non ha articolato in modo specifico e motivato in che misura tali pronunce incidano concretamente sul quadro indiziario di Borello. La Corte ha ricordato che l'effetto "estensivo" non opera automaticamente e richiede argomentazione analitica. Quanto al reato associativo, la Corte ha ritenuto che le modifiche nelle posizioni cautelari dei singoli non dimostrano l'assenza o lo scioglimento del sodalizio, considerata la numerosità degli indagati indicati dal Tribunale. Per questi motivi il ricorso è stato respinto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di una somma alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con adempimenti comunicativi affidati alla cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Riferita in ordine alla possibile concorso di persone nel reato; la Corte non ritiene sufficiente la generale deduzione di concorso senza mostrare come le pronunce sui coindagati incidano sulle specifiche prove a carico del ricorrente.

  • art. 81, comma secondo cod. pen.

    Richiamato in relazione alla continuazione o concorso di reati; non è stata ritenuta applicabile una ricostruzione diversa sulla base di censure generiche.

  • art. 424 cod. pen.

    Citato tra le norme connesse alle contestazioni (probabilmente in relazione a minaccia o costrizione); la Corte non ha ritenuto che i provvedimenti sugli altri indagati abbiano smontato le indagini rilevanti per Borello.

  • art. 629, comma 2 cod. pen.

    Norma relativa all'estorsione aggravata; la Corte ha ritenuto che non risulti dimostrato nel ricorso il venir meno degli indizi di reità per Borello a seguito delle pronunce favorevoli ai coindagati.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma relativa alla partecipazione ad associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che la modifica delle posizioni cautelari di alcuni partecipi non dimostri, di per sé, l'inesistenza o la irrilevanza dell'associazione complessiva, considerata la numerosità degli aderenti indicati dal Tribunale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e alla somma a favore della cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti comunicativi a carico della cancelleria dopo la decisione.

Massime di principio

  • Le pronunce favorevoli intervenute in capo a coindagati possono costituire fatto nuovo rilevante per la rivalutazione del quadro indiziario, ma il loro effetto non si estende automaticamente alla posizione di altri imputati: è necessario argomentare analiticamente il nesso causale tra quelle pronunce e l'alterazione degli indizi a carico del singolo.
  • In tema di impugnazione di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione deve contestare norme specifiche o dimostrare la manifesta illogicità della motivazione; censure generiche o ripetitive sono inammissibili.
  • La valutazione delle esigenze cautelari e della gravità indiziaria è individuale: modifiche nelle posizioni cautelari dei coindagati non sostituiscono l'analisi puntuale degli elementi che riguardano ciascun indagato.
  • La riduzione del "numero" apparente di partecipanti a un'associazione, per effetto di annullamenti cautelari o processuali su alcuni soggetti, non dimostra automaticamente lo scioglimento o l'inesistenza dell'associazione, specie se il Tribunale ha indicato una compagine numerosa.
  • Per ottenere l'effetto estensivo di decisioni favorevoli ai coindagati occorre allegare e provare in che modo quei provvedimenti abbiano inciso sugli specifici elementi probatori contro il ricorrente; non è sufficiente richiamare le pronunce senza correlare concretamente i loro contenuti al proprio caso.

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