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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29598/2025 del 20/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi per cassazione erano diretti avverso la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta del 17/10/2024. Francesco Calabrese denunciava un'erronea valutazione della prova indiziaria (art. 192 c.2 c.p.p.), sostenendo che la sua responsabilità non fosse provata oltre ogni ragionevole dubbio. Cristoforo Palmieri deduceva due censure: (1) violazione del divieto di reformatio in peius (artt. 81 c.p. e 125 c.3 c.p.p.) perché in appello la pena per il reato di falsità (artt. 476 e 482 c.p., capo 4) era stata aumentata da 1 mese a 3 mesi rispetto al primo grado; (2) violazione del principio del ne bis in idem processuale, per presunta identità storico-naturalistica tra i fatti già giudicati con sentenza irrevocabile n. 688/2019 (reati anteriori al 2010) e quelli oggetto del presente processo (fatti del 2016 derivanti da accertamenti della Guardia di Finanza).

La decisione

Il ricorso di Francesco Calabrese è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e di correlazione con le motivazioni di merito; Calabrese è stato condannato al pagamento delle spese e a una somma a favore della cassa delle ammende (equo importo di euro 3.000). Il ricorso di Cristoforo Palmieri è stato ritenuto fondato limitatamente al primo motivo (violazione del divieto di reformatio in peius): la Corte di legittimità ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata unicamente quanto al trattamento sanzionatorio di Palmieri, rideterminandolo in complessivi tre anni e due mesi di reclusione (in luogo di tre anni e quattro mesi). Il resto del ricorso di Palmieri è stato dichiarato inammissibile (in particolare la censura sul ne bis in idem è stata respinta perché i fatti contestati appartengono a distinti momenti storico-naturalistici: reati del 2010 vs condotte del 2016).

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 74/2000

    Norma sostanziale contestata a Calabrese (evasione fiscale). La Corte di merito ha ritenuto provata l'omissione della dichiarazione e la quantificazione dei redditi sulla base di elementi acquisiti (spesometro, questionari, fatture).

  • art. 10 d.lgs. n. 74/2000

    Norma sostanziale contestata a Palmieri per specifici illeciti fiscali connessi alla società; richiamata nella ricostruzione dei fatti di merito.

  • artt. 476 e 482 c.p.

    Reati di falso contestati a Palmieri (falsa dichiarazione sostitutiva e formazione del falso); la Corte ha confermato la responsabilità ma ha corretto il trattamento sanzionatorio per violazione del divieto di reformatio in peius.

  • art. 192 c.2 c.p.p.

    Richiamato nel motivo di Calabrese sul regime probatorio indiziario; la Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso privo di specificità e non confrontato con le motivazioni di merito, dichiarandolo inammissibile.

  • art. 606 c.1 lett. b), c), e) c.p.p.

    Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione (vizio di motivazione, violazione di legge, ecc.); utilizzate per inquadrare le censure proposte dai ricorrenti.

  • art. 582 c.p.p.

    Previsione dell'obbligo di enunciazione specifica dei motivi dell'impugnazione; dalla sua violazione la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso di Calabrese per genericità.

  • art. 81 c.p.

    Richiamato nel contesto del divieto di reformatio in peius e della determinazione della pena in continuazione.

  • art. 125 c.3 c.p.p.

    Norma collegata alla disciplina dell'appello e ai limiti della riforma peggiorativa; rilevante per la censura di Palmieri sulla reformatio in peius.

  • art. 597 c.p.p.

    Richiamato in relazione al limite oltre il quale la Corte di cassazione non può porre mano alla pena irrogata in grado d'appello senza rinvio; la correzione è stata operata ai sensi dell'art. 620 c.1 lett. l).

  • art. 620 c.1 lett. l) c.p.p.

    Consente alla Corte di cassazione, quando accerta vizi sostanziali nella determinazione della pena, di emendare direttamente l'irrogazione sanzionatoria; applicata per rideterminare la pena di Palmieri.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione deve essere specifico: indicare con precisione le carenze della motivazione di merito e i punti di fatto o di diritto trascurati. La genericità comporta l'inammissibilità sulla base dell'art. 582 c.p.p.
  • Le doglianze sulla valutazione della prova indiziaria devono confrontarsi puntualmente con le fonti e la motivazione del giudice di merito: non basta affermare in termini generici l'insufficienza della prova.
  • Il divieto di reformatio in peius nell'appello dell'imputato riguarda tutti gli elementi autonomi della determinazione della pena: aumentare la pena per un reato satellite rispetto al primo grado, anche se la pena complessiva resta inferiore, viola il divieto.
  • Quando sussiste una violazione del divieto di reformatio in peius, la Cassazione può emendare direttamente il trattamento sanzionatorio (art. 620 c.1 lett. l) c.p.p.) riducendo la pena senza rinvio, se del caso.
  • Il principio del ne bis in idem processuale richiede identità storico-naturalistica del fatto (condotta, evento, nesso causale, tempo, luogo e persona). Differenze temporali o topiche significative possono escludere l'identità e quindi l'estinzione o la preclusione del secondo procedimento.
  • Nelle fattispecie fiscali, la consistenza probatoria delle ricostruzioni (es. spesometro, questionari, fatture) può legittimare la quantificazione del reddito e la configurazione dell'evasione, purché la difesa venga messa nelle condizioni di contestarle con elementi documentali o deduzioni concrete.

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