Cassazione Penale, Sentenza n. 29605/2025 del 20/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano le condanne per associazione di tipo mafioso (capo 1) e fatti connessi. Contestano la mancata prova della "vis intimidatrice" diffusa richiesta dall'art. 416-bis cod. pen., la qualificazione come partecipazione mafiosa (o concorso esterno) anziché come favoreggiamento personale (art. 378), e il mancato riconoscimento della continuazione con pregresse sentenze irrevocabili (sentenza G.U.P. Melfi 9/2/1993). In particolare Quaratino deduceva che le condotte di agevolazione rivolte a singoli dovessero essere riqualificate come favoreggiamento personale; Pace contestava la sua affiliazione stabile al sodalizio.
La decisione
La Corte ha rigettato i ricorsi. Ha confermato l'esistenza del sodalizio "Martorano-Stefanutti" con caratteri mafiosi, ritenendo adeguatamente provata la vis intimidatrice e il potere di assoggettamento nel territorio. Per Pace è stata ritenuta una partecipazione attiva e stabile alla consorteria (non mera contiguità). Per Quaratino è stata riconosciuta la responsabilità per concorso esterno in associazione mafiosa: la sua condotta (informazioni sulle indagini, istruzioni per eludere controlli, mediazioni e sostentamento economico) ha avuto un'efficacia causale di rafforzamento e conservazione del gruppo. Quanto alla distinzione con il reato di favoreggiamento personale, la Corte osserva che, sebbene teoricamente possibile qualificare come favoreggiamento condotte episodiche anche durante l'esistenza dell'associazione, nella specie le condotte di Quaratino sono risultate ripetute e strutturalmente funzionali alla sussistenza del sodalizio, giustificando la qualificazione come concorso esterno. Non è stata riconosciuta la continuazione con la precedente sentenza del 1993 per mancanza di identità del disegno criminoso.
Norme richiamate
La norma è stata applicata per qualificare il sodalizio "Martorano-Stefanutti" come associazione di tipo mafioso: la Corte ritiene che anche formazioni "nuove" o di dimensioni minori possano rientrare nell'art. 416-bis se impiegano il "metodo mafioso" generando condizioni diffuse di assoggettamento e omertà.
Il favorggiamento personale è riconoscibile teoricamente anche in presenza di un'associazione ancora operante, ma richiede condotte occasionali e finalizzate esclusivamente ad aiutare il singolo. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che le attività fossero ripetute e funzionali all'associazione, escludendo la ricaduta sotto l'art. 378.
artt. 110 e 416-bis cod. pen. (concorso esterno)
Per configurare il concorso esterno la giurisprudenza richiede che il soggetto, pur estraneo all'organizzazione (assenza di affectio societatis), fornisca un contributo concreto, specifico, consapevole e con efficacia causale reale nella conservazione o rafforzamento dell'associazione; deve agire con dolo diretto, non con semplice dolo eventuale. La Corte ha applicato questi principi nel ritenere Quaratino colpevole.
art. 81 cpv. cod. pen. (richiamato nei motivi)
Richiamato dai ricorrenti come presunta violazione di legge, ma la decisione di merito è stata ritenuta conforme: la Corte non ha riscontrato applicazioni illegittime delle disposizioni penali citate nel motivare le qualificazioni contestuali.
Massime di principio
- La qualificazione come associazione di tipo mafioso (art. 416-bis) non richiede che il gruppo sia storicamente o numericamente grande: conta l'uso del "metodo mafioso" e la capacità di creare assoggettamento e omertà nel territorio.
- La "contiguità compiacente" verso soggetti mafiosi non è di per sé sufficiente per la partecipazione all'associazione: è necessario dimostrare un contributo stabile e causalmente significativo alla struttura organizzativa o, in alternativa, per il concorso esterno, un apporto esterno concreto e funzionalmente utile alla conservazione/rafforzamento del sodalizio.
- Il concorso esterno richiede dolo diretto (consapevolezza e volontà di agevolare l'associazione); il mero dolo eventuale non è sufficiente.
- Il favoreggiamento personale (art. 378) può ricorrere anche mentre l'associazione è operativa, ma solo per condotte episodiche e non per attività ripetute e sistematiche funzionali alla sopravvivenza del gruppo; occorre valutare la finalità soggettiva e la ripetitività/strutturalità delle condotte.
- La riconoscibilità della continuazione con precedenti condanne richiede la dimostrazione della stessa identità del disegno criminoso: la semplice sovrapposizione di partecipi o una 'osmosi' tra gruppi non è di per sé sufficiente.
- In sede di legittimità la Corte di Cassazione dà ampio rilievo alla valutazione ex post dell'efficacia causale del contributo del singolo (soprattutto per il concorso esterno): non conta solo la probabilità ex ante, ma la reale incidenza sulla persistenza dell'associazione.
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