Cassazione Penale, Ordinanza n. 28764/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Bari ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Trani nei confronti di un imputato, a pena di un anno di reclusione ed euro 3.000 di multa, per un reato in materia di stupefacenti. Nel ricorso per cassazione, proposto dall'imputato tramite difensore, è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 191 c.p.p. e all'art. 63 c.p.p., assumendo che ai fini probatori fossero state indebitamente utilizzate le dichiarazioni rese dall'imputato in occasione di una perquisizione. La doglianza è stata ritenuta nuova e comunque non specifica, perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che non aveva valorizzato solo quelle dichiarazioni, ma anche altri elementi: il rinvenimento di sostanza stupefacente nell'abitazione dell'imputato e la condotta che aveva consentito l'accesso al terrazzo dove era stata trovata la maggior parte della droga, con recisione della catena posta a chiusura della porta di accesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse nuovo, perché fondato su violazioni di legge non dedotte in precedenza, e comunque aspecifico, poiché privo di una critica argomentata della sentenza impugnata e non confrontato con l'effettiva ratio decidendi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata nei gradi di merito per fatti in materia di stupefacenti.
Richiamato dal ricorrente quale parametro della dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di perquisizione.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato durante la perquisizione.
Le impugnazioni devono contenere motivi specifici, con indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta, pena l'inammissibilità.
L'inosservanza dei requisiti di specificità dei motivi comporta l'inammissibilità del ricorso.
Corte cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per escludere ragioni di esonero dalla condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il ricorso deve essere una critica argomentata alla decisione impugnata: non è sufficiente allegare in modo generico la violazione di legge, ma occorre confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza.
- È inammissibile il motivo di ricorso che prospetti questioni nuove, se si tratta di censure non dedotte nei precedenti gradi di merito, quando ciò impedisca il controllo di legittimità sulla decisione impugnata.
- Il requisito di specificità del motivo impone l'indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sostengono la doglianza; la mancanza di tale confronto con la motivazione determina l'inammissibilità.
- Quando la sentenza di merito fonda la decisione su una pluralità di elementi probatori, il ricorso è aspecifico se attacca solo uno di essi e omette di censurare gli ulteriori elementi autonomamente valorizzati dal giudice.
Come è indicizzato
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