Cassazione Penale, Ordinanza n. 04756/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato proponeva personalmente ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la sua condanna per furto, pur riconoscendo l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. con conseguente rideterminazione della pena. Il ricorso non veniva esaminato nel merito perché ritenuto inammissibile in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, in violazione delle regole sulla legittimazione e rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'impugnazione per cassazione proposta personalmente dall'imputato era priva di valida sottoscrizione tecnica ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p. L'inammissibilità è stata dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e sono state poste a carico del ricorrente le spese processuali oltre al pagamento di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte d'appello, che aveva confermato la condanna per furto con riduzione di pena per l'attenuante del danno di speciale tenuità, resta quindi ferma.
Norme richiamate
attenuante riconosciuta in appello con conseguente rideterminazione della pena per il reato di furto
il ricorso per cassazione richiede una valida proposizione nei modi previsti dalla legge
l'impugnazione in cassazione deve essere sottoscritta da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione
la causa di inammissibilità può essere dichiarata senza formalità di procedura
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il ricorso per cassazione dell'imputato è inammissibile se sottoscritto personalmente e non da un difensore abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
- L'inosservanza della forma di sottoscrizione richiesta per il ricorso per cassazione integra un vizio preliminare che impedisce l'esame del merito dell'impugnazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte può rilevare la causa ostativa senza formalità di procedura e deve porre a carico del ricorrente le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, se prevista.
- Il rigetto o l'inammissibilità del ricorso lascia ferma la decisione di merito impugnata, compresa l'eventuale rideterminazione della pena disposta dal giudice di appello.
Come è indicizzato
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