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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42157/2024 del 15/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate (art. 453, 1° comma, nn. 3 e 4 c.p.). Il ricorso articolava due motivi principali: (1) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla gravità indiziaria, sostenendo che il fatto contestato fosse un episodio isolato, insufficiente a configurare la fattispecie associativa o il "previo concerto" e chiedendo la riqualificazione in reato più lieve (art. 455 c.p.); si censurava inoltre un presunto eccessivo rinvio alla motivazione del provvedimento genetico; (2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari: contestazione della sussistenza del pericolo di reiterazione, contestazione dell'affermazione apodittica della pericolosità, censura per aver ritenuto ostativo il precedente reato di evasione del 2017 (configurato come ostativo alla domiciliazione), nonché mancata applicazione dei criteri di gradualità e proporzionalità e mancata valutazione degli elementi offerti dalla difesa (es. proposta d'acquisto di un'abitazione a Ferrara).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame adeguata e non viziata: la gravità indiziaria è stata ricostruita su un compendio indiziario articolato (intercettazioni telefoniche che documentano richieste e accordi per l'acquisto di banconote false, filmati di videosorveglianza, riscontri dagli arresti e osservazioni della polizia giudiziaria) e da tali elementi il Collegio ha logicamente desunto l'esistenza del "previo concerto" e la rilevanza della fattispecie di cui all'art. 453 n. 4 c.p. Sul secondo motivo la Corte ha confermato che il pericolo di reiterazione era fondato sulle modalità della condotta (acquisti a distanza, organizzazione della trattativa, carattere continuativo) e che il Tribunale ha correttamente ritenuto ostativo il precedente reato di evasione ai sensi della normativa richiamata; infine ha ritenuto inidonee le censure sulla mancata applicazione di misure meno afflittive. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 453 cod. pen.

    Il reato di spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate (n. 4 richiamata) è stato ritenuto applicabile perché sussisteva, sulla base di elementi indiziari, il "previo concerto" tra chi detiene/spende la valuta e chi la procura o l'intermediario; la Corte ricorda che il concerto può desumersi anche da rapporti provvisori e non richiede l'identificazione del falsificatore.

  • art. 455 cod. pen.

    Richiamata dalla difesa come possibile riqualificazione in fattispecie meno grave; la Corte ha ritenuto irrilevante la richiesta difensiva perché la motivazione ha dimostrato la sussistenza degli elementi dell'art. 453.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella censura difensiva relativa all'onere motivazionale e alla valutazione degli elementi difensivi; la Corte ha ritenuto che il giudice del riesame abbia assolto l'obbligo motivazionale con un'adeguata esposizione degli elementi indiziari e delle ragioni di disatteso delle emergenze difensive.

  • art. 292, comma 2 ter cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in tema di motivazione e valutazione delle intercettazioni; la Corte ha comunque ritenuto corretta la valutazione delle intercettazioni come elementi indiziari pregnanti.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per i limiti formali del ricorso per cassazione (limiti richiesti dalla norma nella formulazione dei motivi); il ricorso è stato ritenuto ammissibile e trattato sul merito.

  • art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Dispositivo sulle esigenze cautelari per pericolo di reiterazione; la Corte ha confermato che il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato la sussistenza del pericolo attuale e concreto sulla base delle modalità e della continuità della condotta.

  • art. 284, comma 5-bis cod. proc. pen.

    Norma sull'ostatività degli arresti domiciliari per i condannati per evasione; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione che ha considerato il precedente di evasione ostativo alla concessione degli arresti domiciliari.

  • art. 275, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Richiamata nella discussione sulla gradualità delle misure; la Corte ha osservato che la norma non prevale sull'ostatività dettata da norme speciali come l'art. 284 comma 5-bis quando applicabile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone le conseguenze in caso di rigetto del ricorso in Cassazione; applicata per la condanna alle spese processuali del ricorrente.

  • art. 23, comma 8, dl. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Norma processuale richiamata relativamente alla trasmissione degli atti e delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero nelle fasi procedurali in Cassazione; citata nei termini procedurali del caso.

Massime di principio

  • Per configurare il "previo concerto" in reati di spendita/introduzione di monete false non è necessario identificare il falsificatore: è sufficiente un rapporto consapevole, anche provvisorio, tra chi procura/distribuisce la valuta e chi la detiene o spende.
  • Il Tribunale del riesame può rinviare ad atti precedenti "per relationem" se questi sono essenzialmente descrittivi; quando si tratta di atti valutativi complessi deve comunque fornire una motivazione autonoma e adeguata sugli elementi indiziari e sulle ragioni di disatteso delle argomentazioni difensive.
  • Le intercettazioni, le videoriprese e i riscontri investigativi (arresti, osservazioni di polizia giudiziaria) costituiscono elementi di forte pregnanza ai fini della gravità indiziaria se correlati tra loro in modo logico.
  • Il pericolo di reiterazione può essere ritenuto attuale e concreto sulla base delle modalità organizzative dell'attività illecita (acquisti a distanza, continuità nelle richieste, ruolo organizzativo) anche in assenza di condanne definitive per reati analoghi.
  • Un precedente per reati come l'evasione può risultare ostativo alla concessione di misure meno afflittive (arresti domiciliari) se la normativa speciale lo prevede; la difesa deve fornire elementi convincenti per superare tale presunzione relativa.
  • Le richieste difensive di riqualificazione del fatto o di applicazione di misure meno afflittive richiedono argomentazioni specifiche e dati probatori idonei a contrastare, in modo mirato, il compendio indiziario offerto dall'accusa.

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