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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05760/2023 del 24/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condomini)

La controversia

La controversia nasce da un precedente giudizio relativo a lavori edilizi in un edificio condominiale, consistenti nella realizzazione di un solaio in cemento armato, eseguiti in conseguenza del terremoto che aveva colpito la città di Ancona nel 1972. In quel giudizio una condomina aveva ottenuto una sentenza di condanna nei confronti di alcuni condomini, passata in giudicato. Gli attuali ricorrenti hanno proposto opposizione di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c.: due di essi, quali eredi di un litisconsorte pretermesso nel precedente processo; la terza, quale acquirente pendente lite della comproprietà di un'unità immobiliare compresa nel condominio. La Corte d'appello ha rigettato l'opposizione ritenendo, per la posizione dell'acquirente, applicabile l'art. 111 c.p.c. e comunque tardiva la deduzione del vizio; per la posizione degli eredi, ha ritenuto insufficiente la sola deduzione della mancata partecipazione al giudizio, senza specifica allegazione delle ragioni di merito che la pretermissione avrebbe impedito di far valere. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato, con due motivi, la violazione degli artt. 102, 105, 111, 331, 112, 158, 161 e 404 c.p.c.: con il primo, hanno contestato la qualificazione della posizione dell'acquirente pendente lite e la ritenuta tardività del rilievo; con il secondo, hanno censurato l'affermazione secondo cui il litisconsorte necessario pretermesso dovrebbe anche indicare specifiche difese di merito, sostenendo che la sola mancata partecipazione al processo basta a fondare l'opposizione ordinaria del terzo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, chiarendo che la parte acquirente pendente lite non era legittimata a proporre opposizione di terzo ordinaria e che, in ogni caso, il rilievo sulla mancata integrazione del contraddittorio era correttamente considerato tardivo. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che il litisconsorte necessario pretermesso è legittimato all'opposizione ordinaria di terzo in quanto tale, senza che sia necessario allegare un pregiudizio ulteriore o specifiche difese di merito impedite dalla mancata partecipazione al giudizio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 404 c.p.c.

    disciplina l'opposizione ordinaria di terzo; il litisconsorte necessario pretermesso è legittimato a proporla in quanto tale, mentre il successore a titolo particolare non può avvalersene come terzo estraneo.

  • art. 111 c.p.c.

    se nel corso del processo il diritto controverso si trasferisce a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie; il successore a titolo particolare non è terzo legittimato all'opposizione ordinaria di terzo.

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato nel motivo per sostenere la violazione delle regole sul litisconsorzio necessario.

  • art. 105 c.p.c.

    richiamato nel motivo in relazione alla partecipazione di terzi e all'intervento nel processo.

  • art. 331 c.p.c.

    richiamato nel motivo per la dedotta mancata integrazione del contraddittorio nei gradi successivi.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel motivo per censurare l'assetto della decisione impugnata.

  • art. 158 c.p.c.

    richiamato nel motivo tra le norme asseritamente violate.

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato nel motivo tra le norme asseritamente violate.

  • art. 190 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla tardività del rilievo svolto in memoria conclusionale/di replica in appello.

  • art. 360 c.p.c.

    indicata come norma di legittimazione dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità processuale.

  • art. 360 c.p.c.

    invocato per il secondo motivo di ricorso.

  • art. 1104 c.c.

    richiamato per qualificare l'obbligo di contribuire alle spese necessarie alla conservazione e al godimento della cosa comune come obbligazione propter rem.

  • art. 615 c.p.c.

    richiamato nel ragionamento sulle possibili forme di opposizione esecutiva, distinte dall'opposizione ordinaria di terzo.

  • art. 619 c.p.c.

    richiamato come rimedio esperibile dal terzo quando l'esecuzione si estenda oltre l'oggetto del titolo.

  • art. 407 c.p.c.

    richiamato con riferimento all'istanza di sospensione dell'esecuzione abbinabile all'opposizione ordinaria del terzo.

Massime di principio

  • Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, sebbene possa essere inciso dagli effetti della decisione, non assume la qualità di terzo legittimato all'opposizione ordinaria ex art. 404, comma 1, c.p.c., poiché il processo prosegue tra le parti originarie ai sensi dell'art. 111 c.p.c.
  • In presenza di litisconsorzio necessario pretermesso, la sola mancata partecipazione al giudizio è di per sé idonea a fondare l'opposizione ordinaria di terzo, senza che sia necessario allegare un pregiudizio ulteriore o specifiche difese di merito che il pretermesso sarebbe stato impossibilitato a svolgere.
  • Quando la decisione incide in modo indivisibile sulla consistenza di un bene comune o su una situazione giuridica comune a più partecipanti, il pregiudizio del soggetto pretermesso può considerarsi in re ipsa e la tutela va cercata nell'opposizione ordinaria di terzo, eventualmente con istanza di sospensione dell'esecuzione.
  • Nelle controversie relative a obbligazioni propter rem connesse alla comunione o al condominio, il concetto di diritto controverso ai fini dell'art. 111 c.p.c. può essere interpretato in senso ampio, includendo il trasferimento pendente lite di quote della cosa comune.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProvePossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

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