Cassazione Penale, Ordinanza n. 03715/2026 del 29/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo ha condannato a 4 anni di reclusione per detenzione illecita di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio, ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990. Con un unico motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando la mancata applicazione dell'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 del medesimo articolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha valorizzato la motivazione della Corte d'appello, che aveva evidenziato la rilevanza del dato ponderale, la consistenza del principio attivo e l'elevato numero di dosi ricavabili, escludendo così la qualificazione del fatto ai sensi dell'ipotesi lieve. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Integra il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente finalizzata al commercio; la Corte conferma che, in presenza di quantitativi significativi e di un elevato numero di dosi ricavabili, non è applicabile la fattispecie di lieve entità.
L'ipotesi di lieve entità non può essere riconosciuta quando il dato ponderale, il principio attivo e il numero di dosi ricavabili denotano una condotta non marginale.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di causa non colpevole dell'inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per escludere che vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, presupposto per la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- La qualificazione del fatto ai sensi dell'ipotesi lieve in materia di stupefacenti richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici fattuali rilevanti, in particolare quantità della sostanza, percentuale di principio attivo e numero di dosi ricavabili.
- Quando il quantitativo detenuto è significativo e consente un numero elevato di dosi, la fattispecie non può essere ricondotta al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990.
- Se il ricorso per cassazione si limita a contestare la valutazione di merito già compiuta in modo coerente e completo dal giudice di appello, la censura può essere dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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