Cassazione Penale, Sentenza n. 11186/2024 del 18/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Ancona che aveva rigettato l'appello avverso la decisione del GIP relativa alla revoca/retrodatazione della misura cautelare. Il motivo dedotto era l'illegittimità e la contraddittorietà della motivazione del Tribunale rispetto alla mancata anteriorità della condotta associativa rispetto all'episodio del 29/10/2022 (arresto per detenzione di 4 kg di cocaina). La difesa sosteneva che la contestazione associativa era temporalmente coincidente con l'ultimo episodio e che non sussistevano elementi che dimostrassero la persistenza della partecipazione dell'imputato all'associazione dopo l'arresto, per cui non poteva essere retrodatata la custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale conforme al principio secondo cui, ai fini della retrodatazione della custodia cautelare ex art. 297, comma 3, c.p.p., non è richiesto che i fatti oggetto della seconda ordinanza siano anteriori alla prima quando il provvedimento successivo riguarda un reato associativo e la partecipazione al sodalizio si sia protratta oltre la prima ordinanza. La Corte ha condiviso la valutazione che l'associazione fosse operativa anche dopo il 29/10/2022 e che sussistessero elementi indiziari (tra cui modalità organizzative, dotazioni logistiche del ricorrente e captazioni) che giustificano la presunzione di persistenza del vincolo associativo. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Sono stati inoltre disposti gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'appello per revoca di misure cautelari: qui richiamata per inquadrare l'impugnazione proposta dal difensore in sede di Tribunale
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di retrodatare gli effetti della custodia cautelare; la Corte interpreta che, quando il provvedimento successivo riguarda un reato associativo e la partecipazione al sodalizio si è protratta anche dopo la prima ordinanza, non è necessario che i fatti siano anteriori alla prima misura per giustificare la retrodatazione
Norma sostanziale in materia di stupefacenti richiamata come riferimento al tipo di reati per i quali è stata disposta la misura cautelare (tra quelli per i quali è stata valutata la revoca/retrodatazione)
Norma sostanziale collegata alle ipotesi associative nel settore degli stupefacenti; nel caso è stata esclusa la misura per la specifica fattispecie richiamata dall'ordinanza del GIP
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020)
Disposizione che ha consentito la trattazione scritta del procedimento di cassazione; la Corte ha disposto la trattazione scritta avendo il difensore non richiesto la discussione orale
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Previsione procedurale richiamata per gli adempimenti conseguenti alla dichiarazione di inammissibilità e alla condanna alle spese; la Suprema Corte dispone gli adempimenti di rito
Massime di principio
- Ai fini della retrodatazione della custodia cautelare ex art. 297, comma 3, c.p.p., quando il secondo provvedimento riguarda un reato associativo non è necessario che i fatti siano anteriori alla prima misura se la partecipazione al sodalizio è proseguita dopo la prima ordinanza.
- La persistenza del vincolo associativo può essere desunta da elementi circircostanziali (capacità del sodalizio di sopravvivere agli arresti, ruoli organizzativi, dotazioni logistiche, intercettazioni) e non richiede necessariamente la dimostrazione di nuovi episodi criminosi successivi all'arresto.
- L'assenza di ulteriori episodi indiziari dopo l'arresto non implica automaticamente la cessazione dell'appartenenza all'associazione; la carcerazione non costituisce, di per sé, prova di dissociazione.
- Le captazioni e le comunicazioni tra sodali che indicano consapevolezza della persistenza del vincolo o della capacità dell'organizzazione di 'riprendersi' dopo arresti costituiscono elementi rilevanti per valutare la continuità dell'associazione.
- Le censure che mirano a far valere una presunta contraddittorietà della motivazione devono mostrare un'insufficienza logico-giuridica grave; valutazioni fondamentalmente probatorie e di fatto sul mantenimento del legame associativo rientrano nell'ambito della valutazione del giudice del merito e sono sindacabili con difficoltà in sede di legittimità quando fondate su ragionevoli elementi indiziari
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