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Sentenza

Sentenza del 30/06/2016 n. 1212 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Ires - Cancellazione della società dal registro delle imprese - Inesistenza dell'obbligazione societaria a monte - Responsabilità sussidiaria del socio e amministratore ex art. 36 D.P.R. n. 602/1973 - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata accolta. L'atto del 2013 con cui era stata affermata la responsabilità sussidiaria del socio e amministratore è stato ritenuto illegittimo, poiché mancava un'obbligazione societaria validamente sorta a monte: l'avviso di accertamento del 2012 era stato notificato dopo l'estinzione della società e quindi a un soggetto giuridicamente inesistente.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la propria responsabilità sussidiaria per debiti IRES della società, sostenendo che la società era stata cancellata dal registro delle imprese prima della notificazione dell'avviso di accertamento. Ai sensi dell'art. 2495 c.c., la cancellazione determina l'estinzione della società; pertanto, l'avviso notificato nel 2012 a una società già estinta era stato emesso nei confronti di un soggetto inesistente e non poteva validamente costituire l'obbligazione tributaria societaria presupposta. Di conseguenza, non poteva operare la responsabilità sussidiaria del socio e dell'amministratore prevista dall'art. 36 del D.P.R. n. 602/1973.

Norme richiamate

  • Art. 2495 del codice civile

    Con la cancellazione dal registro delle imprese si produce l'estinzione della società.

    La cancellazione determina l'estinzione della società. Gli atti tributari notificati successivamente a una società ormai estinta possono risultare privi di rilevanza giuridica perché rivolti a un soggetto non più esistente.

  • Art. 36 del D.P.R. n. 602/1973

    La responsabilità sussidiaria di soci e amministratori presuppone l'esistenza di una valida obbligazione tributaria della società e non può fondarsi su un accertamento notificato a una società già estinta.

Massime di principio

  • La cancellazione della società dal registro delle imprese deve essere verificata rispetto alla data di notificazione dell'avviso di accertamento: se la notifica è successiva all'estinzione, l'atto può essere considerato privo di efficacia giuridica nei confronti della società.
  • La responsabilità personale o sussidiaria di soci e amministratori non è automatica: richiede una valida obbligazione tributaria societaria preesistente e ulteriori presupposti previsti dalla legge.
  • Se manca l'obbligazione principale della società, non può normalmente sussistere la responsabilità accessoria del socio o dell'amministratore fondata su quella stessa obbligazione.
  • La validità dell'atto indirizzato alla società estinta e l'eventuale responsabilità dei soggetti collegati devono essere valutate separatamente, verificando la data di cancellazione, la data di notifica e il titolo giuridico utilizzato dall'Amministrazione.

Testo integrale

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