Cassazione Penale, Sentenza n. 16979/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne pronunciate per i reati di cui agli artt. 110 e 353-bis c.p., deducendo: vizio di motivazione della sentenza di appello; inutilizzabilità delle intercettazioni e dei tabulati telefonici (violazione art.270 e limiti di utilizzazione in procedimenti diversi, nonché profili connessi ai termini delle indagini); violazioni di norme processuali (artt. 191, 266, 335 c.p.p. e norme sul coordinamento/riunione dei procedimenti); insussistenza della condotta tipica di turbativa (mancanza di violenza, minaccia, doni/promesse o collusioni dimostrate; errori nella collocazione temporale degli atti contestati rispetto all'affidamento degli incarichi); errata applicazione della disciplina sugli appalti (richiamo alla novella dell'art. 36 comma 2 lett. a) e alla normativa consortile/r.d.); e contestazione del trattamento sanzionatorio per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. In sostanza, le difese chiedevano l'annullamento per carenze probatorie e/ o per inutilizzabilità di prove, o in subordine la declaratoria di prescrizione quando rilevante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi di Tonino Marchio e Antonino Roncone annullando la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato loro ascritto è estinto per prescrizione (fatto commesso al piu tardi il 7 luglio 2017 e decorso il termine prescrizionale, in assenza di sospensioni). Per i due ricorrenti la cassazione si è limitata alla constatazione dell'estinzione e non ha approfondito i vizi di merito; l'annullamento è stato pronunciato senza rinvio. Il ricorso di Antonio Busi è stato respinto: la Corte ha ritenuto infondati i motivi dedotti (le censure sulle intercettazioni sono state considerate in gran parte generiche o non dimostrate; le intercettazioni sono state ritenute utilizzabili alla stregua dei principi di connessione e della giurisprudenza delle Sezioni Unite; la Corte territoriale ha dato adeguata motivazione circa la sussistenza della turbativa e la relazione tra gli atti amministrativi e le condotte contestate; i rilievi sul trattamento sanzionatorio sono stati giudicati generici).
Norme richiamate
Norma sulla partecipazione al reato (concorso), richiamata quale elemento formale delle imputazioni; Corte ne prende atto come titolo di imputazione per la partecipazione degli odierni imputati ai fatti contestati
Fattispecie di turbata libertà degli incanti e dei procedimenti di scelta del contraente; la Corte conferma che il reato richiede un intervento nella procedura selettiva o atto equipollente (bando, procedura pubblica o atto che svolge analoga funzione), e nel caso di Busi la condotta è stata ritenuta idonea ad inquinare il procedimento amministrativo per la scelta del contraente
Regime del divieto di utilizzazione delle intercettazioni autorizzate per un procedimento in procedimenti diversi; la Corte richiama i limiti e la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite) che consentono l'utilizzo quando sussiste connessione sostanziale e nei limiti di ammissibilità dell'art. 266 c.p.p.
Limiti di ammissibilità delle intercettazioni in procedimenti diversi; la Corte ha verificato che le intercettazioni rientrassero nei limiti di admissibilità e nella connessione sostanziale richiamata dalla giurisprudenza
Regime di inutilizzabilità delle prove; la Corte distingue le ipotesi di inutilizzabilità rilevabili d'ufficio dalle eccezioni che devono essere specificamente dedotte e documentate dalla parte, e osserva che alcune eccezioni non sono rilevabili nel rito abbreviato
art. 132 d.lgs. 196/2003 (Codice privacy)
Riferimento alla disciplina sulla conservazione e acquisizione dei dati di traffico; la Corte richiama il necessario rispetto delle procedure per acquisire tabulati telefonici e i limiti da valutare, ma respinge censure generiche non specificate
Circostanza attenuante della continuazione e altre misure connesse alla determinazione della pena: la Corte ha ritenuto generica la contestazione sul mancato riconoscimento di attenuanti e ha confermato la motivazione della Corte di appello sul trattamento sanzionatorio
Criteri per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha richiamato l'esigenza di specificità nella deduzione dell'appello per poter incidere sulla valutazione di merito
Principi generali sulla pena: richiamato nel contesto del giudizio sul trattamento sanzionatorio e sulla necessità di argomentazione specifica per la riduzione della pena
art. 129 e art. 620 cod. proc. pen.
Norme richiamate con riferimento alle cause estintive del reato e alle conseguenze processuali; la Corte sottolinea che, in presenza di causa estintiva manifesta (prescrizione), il controllo di legittimità è circoscritto alla constatazione dell'estinzione e l'annullamento con rinvio è incompatibile
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Regole di sintesi del ricorso per cassazione (presentazione dei motivi): il ricorso deve conformarsi alle specifiche prescrizioni, e la Corte richiama i limiti del sindacato di legittimità su censure generiche
art. 335 e art. 109 disp. att. cod. proc. pen.
Riferimenti procedurali all'iscrizione nel registro degli indagati e alla tempestività delle iscrizioni; la Corte valuta la rilevanza di tali profili e richiama l'onere delle parti di documentare specificamente vizi attinenti all'iscrizione e all'utilizzabilità degli atti
r.d. n. 2440 del 1923 e r.d. n. 827 del 1924
Normativa storica sull'amministrazione del patrimonio e procedure attuative richiamate dalle parti in relazione alla gestione dei terreni consortili; la Corte osserva che, anche se richiamate, la disposizione regolamentare non esclude che il procedimento amministrativo originario sia stato inquinato dalle condotte contestate
art. 36 comma 2 lett. a) d.lgs. citato (novella normativa sugli affidamenti sotto soglia)
Richiamata in difesa per sostenere che alcune procedure non richiedevano comparazione; la Corte osserva che la questione non priva automaticamente il reato di turbativa quando la condotta interessa e devia il procedimento amministrativo e il contenuto dei bandi
Connessione tra procedimenti penali: la Corte ha ritenuto configurata la connessione sostanziale tra i procedimenti utili all'utilizzazione delle intercettazioni, giustificando l'impiego delle captazioni nei limiti previsti
Massime di principio
- Se in cassazione emerge una causa estintiva manifesta (es. prescrizione) la Corte si limita alla constatazione e all'annullamento senza rinvio: non entra nel merito di vizi motivazionali la cui correzione sarebbe incompatibile con la declaratoria di estinzione
- Le censure di inutilizzabilità di intercettazioni o tabulati devono essere specifiche e documentate nel ricorso; motivi generici o astratti sono inammissibili e la Corte non procede ad approfondimenti fattuali non richiesti
- La giurisprudenza delle Sezioni Unite sul divieto di utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti diversi prevede eccezioni (connessione sostanziale ex art.12 c.p.p., limiti di ammissibilità art.266 c.p.p.); se la connessione sussiste e i limiti sono rispettati, le captazioni possono essere utilizzate
- Nel rito abbreviato l'imputato limita la possibilità di far valere alcune eccezioni sulla inutilizzabilità per superamento dei termini delle indagini: molte nullità o eccezioni non sono rilevabili d'ufficio e devono essere tempestivamente dedotte
- Per la configurabilità dell'art. 353-bis c.p. è necessario che la condotta perturbatrice si innesti in un procedimento amministrativo che contempli una procedura selettiva o atto equipollente; la mera volontà di evitare una gara non è sempre sufficiente, ma la deviazione del procedimento rispetto all'originaria destinazione o bando può integrare la turbativa
- Le questioni relative al trattamento sanzionatorio e al riconoscimento di attenuanti generiche richiedono deduzioni specifiche in appello: eccezioni vaghe non consentono al giudice di legittimità di riformare la valutazione di merito
- Per l'acquisizione e utilizzazione dei tabulati telefonici è necessaria la procedura giudiziaria prevista dalla normativa sulla privacy e apposita motivazione; contestazioni generiche alla loro acquisizione sono difficilmente efficaci in cassazione
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