Cassazione Penale, Sentenza n. 14100/2024 del 08/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 02/10/2023 contestando: 1) la nullità per omesso rispetto del termine minimo a comparire in relazione alla notifica del decreto di citazione a giudizio in appello, deducendo che doveva applicarsi la nuova disciplina del d.lgs. n.150/2022 (art.34) con termine a comparire di 40 giorni anziché 20; 2) l'utilizzabilità, erga omnes, del verbale di arresto di terzi (Leva Domenico) acquisito secondo il ricorrente in violazione del diritto di difesa; 3) la qualificazione del fatto a titolo di reato (affermazione che si sarebbe dovuto imputare il reato di falso in scrittura privata, art.495 c.p., anziché il reato di cui all'art.648 c.p., per la presunta clonazione dell'assegno).
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Sul primo punto ha ritenuto che la disciplina applicabile fosse la previgente (art.601 c.p.p. nella formulazione con termine a comparire di 20 giorni), perché la sentenza di primo grado e la proposizione dell'appello erano anteriori alla riforma e l'atto determinante ai fini intertemporali è la sentenza di primo grado (principio tempus regit actum modulato in relazione all'actus rilevante). Sul secondo motivo ha ritenuto il motivo generico e infondato: la difesa non aveva tempestivamente eccepito l'illegittima acquisizione in primo grado (art.491 c.p.p.), e il verbale di arresto di altro procedimento è documentazione concernente atto irripetibile acquisibile ai sensi dell'art.238, comma 3, c.p.p.; inoltre l'atto era stato letto e conosciuto nel dibattimento senza contestazione. Il terzo motivo è stato dichiarato non consentito perché si risolveva in una ricostruzione alternativa del merito e in un motivo reiterativo, materia non sindacabile in questa sede. Conseguenza: rigetto del ricorso e conferma della condanna (con precedente parziale riforma dell'abitualità).
Norme richiamate
termine a comparire: previgente formulazione 20 giorni; nuova formulazione secondo d.lgs. n.150/2022: 40 giorni
La Corte ha applicato la formulazione previgente (20 giorni) in quanto la sentenza di primo grado e la proposizione dell'appello risalgono a periodo anteriore alla riforma; il decreto di citazione è atto esecutivo ancorato alla sentenza di primo grado
art. 34 d.lgs. 10/10/2022 n. 150 (riforma Cartabia)
riformulazione dell'art. 601 c.p.p. con raddoppio del termine a comparire
La Corte ha stabilito che, in assenza di norma transitoria applicabile agli atti preliminari, la mera entrata in vigore della norma non impone l'applicazione della nuova scadenza quando l'actus essenziale (sentenza di primo grado e formazione dell'appello) sia anteriore
art. 11 delle Preleggi
Richiamato il principio intertemporale secondo cui, in assenza di transitorie, va individuato il momento (actus) cui riferire la nuova o vecchia disciplina
Richiamata nella giurisprudenza di riferimento per valutare l'interazione tra norme transitorie della riforma e disciplina degli atti di impugnazione
La mancata tempestiva eccezione sull'ammissione di atti impeditivi della prova in dibattimento rende inammissibile la censura in sede di impugnazione successiva; la Corte ha ritenuto che la difesa non avesse sollevato l'eccezione nei termini
Il verbale di arresto relativo a un altro procedimento è documento relativo a un atto irripetibile e può essere acquisito ai sensi di questa norma; la Corte ha confermato la legittima acquisizione
Norma sostanziale contestata: la Corte ha confermato la condanna per il reato ascritto (art.648 c.p.) e non ha accolto la rinnovata qualificazione proposta dal ricorrente
Norma richiamata dal ricorrente come possibile diversa qualificazione del fatto (falso in scrittura privata); la Corte ha ritenuto la censura meramente ricognitiva/di merito e non ammissibile in cassazione
Massime di principio
- Quando una riforma processuale entra in vigore senza specifiche disposizioni transitorie, occorre individuare l'actus rilevante cui riferire il principio tempus regit actum: spesso l'atto centrale è la sentenza di primo grado o l'atto che legittima la fase successiva, non i meri atti esecutivi successivi (es. decreto di citazione).
- Le impugnazioni devono essere valutate con la disciplina vigente rispetto all'actus individuato; atti preparatori o esecutivi strettamente ancorati ad altro atto non mutano il regime intertemporale se l'atto principale è anteriore alla riforma.
- Le eccezioni relative all'ammissione di documenti o alla violazione del diritto di difesa devono essere sollevate tempestivamente nel giudizio di merito (art.491 c.p.p.); il mancato contrasto in dibattimento e la conoscenza dell'atto rendono difficoltosa la censura in cassazione.
- Documenti relativi ad atti irripetibili (es. verbali di arresto di altro procedimento) possono essere acquisiti ai sensi di art.238 c.p.p.; la loro utilizzabilità richiede verifica della legittima acquisizione e dell'effettiva conoscenza da parte della difesa.
- La Corte di cassazione non è sede per riesaminare il merito o proporre una diversa lettura dei fatti: i motivi che si risolvono in una mera rivalutazione probatoria o in una ricostruzione alternativa sono inammissibili o infondati.
- In caso di contestazione di nullità procedurali legate a nuovi termini o obblighi introdotti da riforme, verificare sempre le date precise degli atti (pronuncia della sentenza, deposito dell'appello, emissione del decreto) per determinare quale regime applicare.
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