Cassazione Civile, Ordinanza n. 03540/2024 del 07/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La controversia nasceva dalla domanda proposta dalla società per ottenere la restituzione di una somma che aveva già versato in esecuzione di una sentenza del tribunale, successivamente riformata. La Corte d’appello di Roma aveva respinto l’appello della società, confermando il rigetto della domanda restitutoria. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma prima della decisione è stato depositato un verbale di conciliazione stragiudiziale sottoscritto dalle parti il 15 giugno 2023, dal quale risultava un accordo transattivo sulla controversia.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti e ha dichiarato cessata la materia del contendere nel giudizio di legittimità, rilevando il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del processo. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese del giudizio. La Corte ha escluso l’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, poiché tale obbligo presuppone il rigetto integrale, l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’impugnazione, ipotesi non ricorrenti nel caso concreto.
Norme richiamate
come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022
consente la definizione del ricorso in camera di consiglio con deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228
l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato è dovuto solo in caso di integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228
ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- La sopravvenuta conciliazione stragiudiziale tra le parti comporta la cessazione della materia del contendere anche nel giudizio di cassazione, quando l’accordo definisce integralmente la controversia e fa venir meno l’interesse alla decisione.
- In presenza di cessazione della materia del contendere, la Corte può compensare le spese di lite in ragione dell’accordo intervenuto tra le parti.
- L’ulteriore importo previsto per il contributo unificato è applicabile solo nei casi tassativi di integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, e non quando il giudizio si estingue per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Come è indicizzato
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