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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4533/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugnava il decreto del GIP che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di archiviazione presentata in forma cartacea dal PM per procedimenti relativi a "ignoti seriali", ritenendo che il deposito non telematico fosse in contrasto con l'art. 3 del d.m. n. 217/2023. Il PM aveva invece disposto, con provvedimento del capo dell'ufficio, l'uso della modalità analogica per le richieste di archiviazione fino al 31/05/2024 a causa di un malfunzionamento della specifica funzionalità dell'applicativo APP; il GIP aveva ritenuto irrilevante tale attestazione e sostenuto che il malfunzionamento riguardava solo una funzionalità e non giustificava il deposito analogico, potendo il PM lavorare e depositare singolarmente le richieste.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato, ha dichiarato l'abnormità del provvedimento del GIP e ha annullato senza rinvio il decreto impugnato. Il Collegio ha rilevato che, ai sensi dell'art. 175-bis c.p.p., ove il malfunzionamento sia certificato o accertato e attestato dal dirigente dell'ufficio, gli atti devono essere redatti in forma analogica e depositati non telematicamente; nel caso concreto il Procuratore aveva legittimamente attestato l'anomalia dell'applicativo per la funzione relativa agli "ignoti seriali" e disposto il deposito analogico, perciò il GIP non poteva sindacare tale valutazione. La Corte ha trasmesso gli atti al Gip del Tribunale di L'Aquila perché venga delibata la richiesta di archiviazione.

Norme richiamate

  • art. 175-bis cod. proc. pen.

    «1. Il malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia è certificato dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, attestato sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e comunicato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, con modalità tali da assicurarne la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati. Il ripristino del corretto funzionamento è certificato, attestato e comunicato con le medesime modalità. 2. Le certificazioni, attestazioni e comunicazioni di cui al comma 1 contengono l'indicazione della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento, registrati, in relazione a ciascun settore interessato, dal direttore generale per i servizi informativi del Ministero della giustizia. 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dall'inizio e sino alla fine del malfunzionamento dei sistemi informatici, atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche, fermo quanto disposto dagli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3. 4. La disposizione di cui al comma 3 si applica, altresì, nel caso di malfunzionamento del sistema non certificato ai sensi del comma 1, accertato ed attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, e comunicato con modalità tali da assicurare la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento. 5. Se, nel periodo di malfunzionamento certificato ai sensi dei commi 1 e 2 o accertato ai sensi del comma 4, scade un termine previsto a pena di decadenza, il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine quando provino di essersi trovati, per caso fortuito o forza maggiore, nell'impossibilità di redigere o depositare tempestivamente l'atto ai sensi del comma 3. Si applicano, in tal caso, le disposizioni dell'articolo 175»

    La Corte ha ritenuto che, quando il malfunzionamento sia certificato o accertato e attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, gli atti possono essere redatti in forma analogica e depositati non telematicamente; tale attestazione rientra nella sfera di competenza dell'organo direttivo dell'ufficio e non è sindacabile dal GIP nella valutazione di ammissibilità del deposito analogico.

  • art. 107-bis disposizioni di attuazione cod. proc. pen.

    Stabilisce la trasmissione alle procure delle denunce a carico di ignoti con elenchi mensili; la Corte lo usa per richiamare l'esigenza di trattamento cumulativo delle richieste di archiviazione per i procedimenti relativi a "ignoti seriali".

  • art. 415 cod. proc. pen., comma 4

    Prevede che la richiesta di archiviazione e il decreto che la accoglie siano pronunciati cumulativamente con riferimento agli elenchi trasmessi dagli organi di polizia; la Corte sottolinea che la disciplina processuale richiede la possibilità di operare cumulativamente nelle istanze relative a "ignoti seriali" e che il deposito analogico disposto per ragioni tecniche non può impedire tale modalità.

  • d.m. 29 dicembre 2023, n. 217, art. 3

    Ha imposto l'obbligo di deposito telematico per le istanze di archiviazione a decorrere dal 14/01/2024, ma il dispositivo operativo è fatto salvo rispetto a quanto previsto dall'art. 175-bis, per cui in caso di malfunzionamento si applicano le deroghe consentite da quest'ultimo.

  • art. 111-bis cod. proc. pen.

    Regola il deposito telematico degli atti; la Corte osserva che tale regime è comunque derogabile nei casi previsti dall'art. 175-bis in presenza di malfunzionamento attestato.

Massime di principio

  • Se il malfunzionamento del sistema informatico è certificato dal direttore generale del Ministero o accertato e attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, gli atti possono essere redatti e depositati in forma analogica senza che il giudice di merito possa dichiararne l'inammissibilità per tale motivo.
  • La certificazione/attestazione del malfunzionamento rientra nella sfera di competenza amministrativa del capo dell'ufficio e non è sindacabile sul piano di legittimità dal GIP quando si traduce nella deroga al deposito telematico prevista dall'art. 175-bis.
  • Nel trattamento dei procedimenti relativi a "ignoti seriali" va rispettata la disciplina della presentazione cumulativa delle richieste di archiviazione (art. 107-bis disp. att. e art. 415 c.p.p., comma 4); l'imposizione al PM di depositare telematicamente in presenza di una attestata anomalia può determinare una stasi procedurale illegittima.
  • Il giudice non può dichiarare abnorme o inammissibile un atto del PM quando quest'ultimo agisce in esecuzione di un provvedimento legittimo del capo dell'ufficio volto a fronteggiare un malfunzionamento certificato o attestato dell'applicativo.
  • In caso di contenzioso simile, è opportuno conservare e allegare la documentazione formale che attesti la comunicazione del malfunzionamento (provvedimento del Procuratore, attestazioni del dirigente, date/periodi) per dimostrare la legittimità del deposito analogico.
  • Se il GIP adotta provvedimenti che incidono sulla funzione organizzativa o amministrativa dell'ufficio (es. sindacare modalità di deposito disposte dal Procuratore), tali provvedimenti possono essere censurati per abnormità e violazione dei limiti del potere giurisdizionale.

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