Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12863/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un lungo contenzioso su sgravi contributivi riconosciuti a un ente ospedaliero e successivamente negati dalla Corte di cassazione. L’ente previdenziale, dopo la cassazione senza rinvio della sentenza che aveva accolto la domanda di sgravi, ha promosso azione di restituzione ex art. 389 c.p.c. per ottenere la restituzione delle somme già pagate in esecuzione del precedente titolo, oltre a interessi e rivalutazione. La banca era subentrata nel credito dell’ente originario per cessione pro solvendo e aveva poi beneficiato dell’assegnazione di somme in sede esecutiva. La Corte d’appello ha condannato la banca a restituire l’importo incassato, escludendo rivalutazione e facendo decorrere gli interessi dalla notifica del ricorso restitutorio. La banca ha proposto ricorso per cassazione sostenendo: 1) l’inammissibilità dell’azione di restituzione nei confronti di un soggetto estraneo al giudizio definito con la sentenza cassata; 2) la litispendenza con altra causa di restituzione già promossa dall’ente previdenziale; 3) la continenza rispetto a un giudizio di accertamento negativo del debito promosso dalla banca; 4) l’illegittimo diniego di chiamata in causa del cedente originario del credito. L’ente previdenziale ha proposto ricorso incidentale deducendo: 1) errata decorrenza degli interessi, che avrebbero dovuto decorrere dal pagamento; 2) mancato riconoscimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.; 3) omessa pronuncia sulla restituzione delle spese della procedura esecutiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale della banca. Ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale dell’ente previdenziale, ha respinto il secondo e dichiarato inammissibile il terzo. Ha quindi cassato la sentenza d’appello limitatamente al capo sugli interessi e, decidendo nel merito, ha stabilito che gli interessi legali decorrono dal 29 marzo 2012, data del pagamento. Nel resto ha confermato la decisione impugnata, compresa la compensazione delle spese di merito. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della banca.

Norme richiamate

  • art. 389 c.p.c.

    L’azione di restituzione e riduzione in pristino conseguente alla cassazione senza rinvio va proposta davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata; essa mira a ripristinare la situazione patrimoniale antecedente alla decisione caducata e può essere esercitata anche contro l’avente causa che abbia beneficiato delle attribuzioni eseguite in base al titolo poi caducato.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato fa stato tra le parti, gli eredi e gli aventi causa; pertanto l’efficacia soggettiva del giudicato si estende al cessionario che abbia acquistato il credito oggetto della controversia.

  • art. 39 c.p.c.

    primo comma; secondo comma

    La litispendenza e la continenza vanno valutate in concreto alla luce della situazione processuale esistente al momento della decisione; tuttavia non possono prevalere sulla competenza funzionale inderogabile del giudice ex art. 389 c.p.c.

  • art. 106 c.p.c.

    La chiamata in causa del terzo è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice; il suo diniego non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e coerente con le esigenze di speditezza del giudizio.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato in relazione alla tutela del diritto di difesa e alla ragionevole durata del processo; non viene ritenuta violata la garanzia difensiva della banca per essere stata evocata come avente causa nel giudizio restitutorio.

  • art. 24 Cost.

    La chiamata in giudizio dell’avente causa non lede il diritto di difesa, poiché costui può articolare pienamente le proprie difese nel giudizio di restituzione.

  • art. 1284 c.c.

    Gli interessi sulle somme da restituire decorrono al saggio legale dal giorno del pagamento indebito/eseguito in forza del titolo poi caducato.

  • art. 1224, secondo comma, c.c.

    Il maggior danno da ritardato adempimento non è automatico: deve essere allegato e provato, anche mediante presunzioni, non potendo essere riconosciuto in assenza di specifica deduzione.

  • art. 391 c.p.c.

    L’ordinanza che prende atto della rinuncia e dichiara estinto il giudizio di cassazione rileva ai fini della valutazione della litispendenza, perché elimina il rischio di duplicità di giudizi e di giudicati contrastanti.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato solo per la trattazione camerale del ricorso secondo la disciplina ratione temporis applicabile.

  • art. 360 c.p.c.

    È la norma processuale di riferimento per i motivi di ricorso per cassazione prospettati dalle parti.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato indirettamente nella parte in cui la Corte esclude il maggior danno in difetto di allegazione e prova da parte del creditore.

Massime di principio

  • L’azione di restituzione ex art. 389 c.p.c. conseguente alla cassazione senza rinvio ha funzione ripristinatoria e può essere proposta nei confronti dell’avente causa che abbia concretamente beneficiato delle attribuzioni eseguite in forza della sentenza poi caducata.
  • Il giudicato si estende agli aventi causa della parte originaria quando il diritto controverso sia stato trasferito a titolo particolare; il cessionario non può sottrarsi agli effetti sfavorevoli del giudicato formatosi sul rapporto ceduto.
  • La litispendenza non può essere dichiarata in astratto, ma va verificata al momento della decisione; se il giudizio preventivamente instaurato si è estinto, viene meno il presupposto stesso della duplicità di azioni e dell’interesse alla relativa eccezione.
  • Nelle domande di restituzione conseguenti a cassazione senza rinvio la competenza del giudice che ha pronunciato la sentenza cassata è funzionale e inderogabile e non può essere superata da regole ordinarie di competenza o da pretesi rapporti di continenza.
  • La chiamata in causa del terzo è atto discrezionale del giudice: il diniego è insindacabile in cassazione se motivato e se coerente con l’esigenza di evitare ritardi nel soddisfacimento della parte vittoriosa.
  • In tema di restituzione di somme pagate in esecuzione di una sentenza poi annullata, gli interessi decorrono dal giorno del pagamento; il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. non è riconosciuto automaticamente, ma richiede specifica allegazione e prova.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.