Cassazione Penale, Sentenza n. 39160/2023 del 26/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 21/03/2023 che confermava il decreto di sequestro probatorio (15/02/2023) relativo a una scultura lignea. La difesa ha contestato: 1) l'insussistenza del fumus commissi delicti rispetto al reato presupposto del furto e quindi della ricettazione (art. 648 c.p.), sostenendo che gli studi sulla scultura non avevano mai sospettato provenienza illecita e che la buona fede della Bisio era più che plausibile; 2) la illegittimità del sequestro nonostante la presunta assenza dell'elemento soggettivo, rilevando che il riesame avrebbe dovuto valutare se gli elementi giustificassero ulteriori indagini; 3) la sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione (richiamando art. 157 c.p.), in quanto il bene era stato acquistato nel 2002 e rimasto nella disponibilità della ricorrente dopo la morte del coniuge nel 2011.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato in Cassazione sulle ordinanze di sequestro probatorio è limitato a violazioni di legge o a vizi motivazionali tanto gravi da rendere incomprensibile il percorso logico-giustificativo. Ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale del Riesame secondo cui il sequestro probatorio è volto ad accertare l'effettiva sussistenza del reato (anche attraverso accertamenti sulla corrispondenza dell'opera con quella sottratta nella Chiesa di Tossicia). Sul profilo della prescrizione, la Corte ha richiamato il principio secondo cui, una volta riconosciuto il "fumus commissi delicti", il Tribunale del riesame non può revocare il sequestro per sopravvenuta prescrizione, essendo l'istanza di dissequestro e restituzione devoluta al P.M. procedente. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che punisce la ricettazione, evocata come reato contestato; la Corte non ha trovato vizi di legge nella valutazione del fumus fatta dal Tribunale del Riesame.
Riferimento alle norme sul sequestro probatorio; la Corte ha ritenuto legittimo il decreto e la relativa conferma in riesame entro i limiti del sindacato di legittimità e proporzionalità della misura.
Riferito dall’avvocato come disciplina collegata alla prescrizione; la Corte ha ricordato che la sopravvenuta prescrizione non è motivo idoneo, al riesame, per revocare il sequestro probatorio quando sia stato riconosciuto il fumus.
Citato nella difesa in relazione a questioni procedurali; la decisione non rileva una violazione di tale norma idonea a rendere ammissibile il ricorso.
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento
Norma applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese e, vista la colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende (€3.000,00).
Giurisprudenza di riferimento (Sezioni Unite e Sezioni semplici)
Sez. U. n.5876/2004 (Bevilacqua); Sez. U. n.25932/2008 (Ivanov); Sez. 1 n.6821/2012 (Chiesi); Sez. 5 n.35532/2010 (Angelini)
Principio consolidato che il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge o vizi motivazionali radicali (mancanza di coerenza, completezza o ragionevolezza della motivazione).
Sez. 6, n. 41627 del 07/10/2009 (Furgiuele)
"in tema di sequestro probatorio, è inibito al Tribunale del riesame, una volta riconosciuta la sussistenza del 'fumus commissi delicti', disporre la revoca del provvedimento sulla base della sopravvenuta estinzione per prescrizione del reato contestato, dovendo la relativa istanza di dissequestro e restituzione essere proposta solo dinanzi al P.M. procedente"
La Corte applica questo principio per escludere che la prescrizione potesse far revocare il sequestro in sede di riesame.
Massime di principio
- Il sequestro probatorio può essere confermato anche se non è completamente provata la responsabilità soggettiva dell'indagato: è uno strumento volto a preservare elementi necessari per accertare l'esistenza del reato.
- In Cassazione contro ordinanze di sequestro la possibilità di impugnazione è limitata: occorre dimostrare violazioni di legge o vizi motivazionali talmente gravi da rendere incomprensibile il ragionamento del giudice sottoposto a sindacato.
- La prova della "buona fede" o la documentazione sulla provenienza dell'oggetto devono essere raccolte e prospettate con elementi che mettano seriamente in dubbio il fumus; altrimenti il sequestro può essere ritenuto proporzionato e necessario.
- Se il reato è ormai prescritto, la via corretta per ottenere il dissequestro del bene è l'istanza al Pubblico Ministero procedente; il Tribunale del riesame non è competente a revocare il sequestro probatorio per sopravvenuta prescrizione una volta riconosciuto il fumus.
- Nelle impugnazioni è strategico cercare di evidenziare specifici profili di illegittimità formale o carenze logiche nella motivazione del provvedimento, perché la Cassazione giudica soprattutto questi profili nelle ordinanze cautelari.
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