Cassazione Penale, Sentenza n. 4015/2024 del 30/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cessazione contro il decreto di prevenzione che aveva disposto la confisca ex art. 24 d.lgs. n. 159/2011 di: 1) terreno agricolo (Comune di Gioiosa Jonica, Foglio 33 particella 116) intestato a Domenico Fuda; 2) due fabbricati edificati tra il 2012 e il 2014 sullo stesso terreno. Il ricorrente contestava la mancanza di prova della sua disponibilità diretta o indiretta sui beni (il terreno sarebbe stato acquistato dal ricorrente nel 2001, cioè prima del periodo di "pericolosità" del proposto), la parziale realizzazione dei manufatti e la possibilità di scindere la confisca trattandosi di piccoli rustici di circa 200 mq su un fondo totale di 4.186 mq; deduceva, in sostanza, carenza di motivazione e violazione della giurisprudenza sulla scindibilità dei beni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per motivi non consentiti. Ha ritenuto che il sindacato in Cassazione sulle misure di prevenzione sia limitato alla violazione di legge (con esclusione dei motivi di merito sulla motivazione, salvo l'ipotesi di motivazione inesistente o meramente apparente). Ha confermato i rilievi della Corte di appello: i beni erano stati indicati dall'amministratore giudiziario come facenti parte di un compendio già in parte confiscato (azienda "La Quiete di Fuda Francesca"); i due manufatti sono stati edificati nel periodo di pericolosità (2010-2014) e risultano riferibili a Nicodemo Fuda; è stata valutata l'incapacità economica di Domenico a sostenere i costi di realizzazione (quantificati in €32.337,46 per il 2014). Quanto al terreno, è stato applicato il principio di valutazione unitaria (accessione/valore prevalente): i manufatti, pur rustici e allo stato grezzo, avevano valore economico preponderante (€96.000) rispetto al suolo (€10.500), giustificando la confisca dell'intero compendio. È stata inoltre disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di €3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice antimafia), art. 24
Fondamento normativo per la confisca dei beni ritenuti riferibili a soggetti socialmente pericolosi; consente la confisca di patrimoni anche integrati da investimenti derivanti da attività illecite.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Limita il controllo della Corte di cassazione sulle misure di prevenzione alla violazione di legge; esclude il sindacato di motivazione ad eccezione dei casi di motivazione inesistente o meramente apparente.
codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di disporre un'ammenda a carico del ricorrente per ricorsi infondati o manifestamente temerari; applicata per la condanna al pagamento delle spese e della somma a favore della Cassa delle ammende.
Giurisprudenza rilevata (Sez. U, n. 1152 del 25/08/2008, Petito e altre pronunce di questa Corte)
Principio secondo cui, nel giudizio di prevenzione, quando un bene si compone di più unità materiali, il regime applicabile (confisca) viene determinato dalla parte di valore economico e di utilizzabilità nettamente prevalente, rendendo irrilevante il principio civilistico dell'accessione quando l'edificio realizzato con proventi illeciti ha valore preponderante rispetto al suolo.
Giurisprudenza rilevata (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci)
Richiama il limite del sindacato di Cassazione in tema di motivazione delle misure di prevenzione e precisa che l'unica censura di motivazione ammissibile è quella che denunci la sua inesistenza o la sua apparente falsità.
Massime di principio
- Il sindacato della Corte di cassazione sulle misure di prevenzione è principalmente di diritto: non è ammesso un sindacato esteso sulla valutazione del merito della motivazione, salvo quando la motivazione sia del tutto assente o meramente apparente.
- La disponibilità indiretta di beni (anche intestati a terzi) può essere desunta da elementi fattuali e temporali: inserimento dei beni in compendi già vincolati, indicazioni dell'amministratore giudiziario, coincidenza temporale della realizzazione dei beni con il periodo di 'pericolosità' del proposto, e la dimostrata incapienza economica del formalmente intestatario.
- Nel giudizio di prevenzione va applicato il principio della valutazione unitaria del cespite: se una parte dell'immobile (es. fabbricati realizzati con fondi illeciti) ha valore economico e funzionale preponderante rispetto al suolo, è legittima la confisca dell'intero compendio anche se il suolo è di provenienza lecita.
- La mera separabilità formale dei manufatti non impedisce la confisca se la loro unione economica e funzionale con altri beni già confiscati è dimostrata e il valore prevalente giustifica il regime di prevenzione.
- Chi intende contestare la confisca per difetto di motivazione deve puntare a dimostrare l'inesistenza o l'apparente qualità della motivazione stessa, poiché le censure generiche sulla valutazione dei fatti sono spesso inammissibili in sede di legittimità.
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