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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11469/2020 del 15/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un appaltatore convenne in giudizio la proprietaria di due unità immobiliari, chiedendo la risoluzione dell’appalto e il pagamento di Euro 29.012,28 per lavori eseguiti e di Euro 7.000,00 per mancato guadagno. L’appalto si fondava su progetto e capitolato predisposti dall’architetto, per importi indicati in Euro 37.057,20 oltre IVA per l’unità al piano terreno e Euro 37.302,00 oltre IVA per quella interrata. Durante i lavori si erano rese necessarie opere aggiuntive, tra cui uno scavo più profondo e una diversa impermeabilizzazione, a seguito dell’emersione di una falda alta e della necessità di installare una vasca di maggiore spessore. La committente contestò il maggior importo richiesto dall’appaltatore, ritenendolo riferito a opere non autorizzate, e gli intimò di interrompere i lavori. Chiamato in garanzia dalla committente, l’architetto propose domanda riconvenzionale per Euro 19.269,06 quale compenso professionale. Il Tribunale accolse le domande dell’appaltatore e dell’architetto; la Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 1221/2014 depositata il 20 maggio 2014, riformò la decisione, rigettò la domanda dell’appaltatore e ridusse a Euro 7.500 il compenso dell’architetto, ravvisando un inadempimento di quest’ultimo nella direzione dei lavori per insufficiente informazione sui lavori supplementari e sui relativi oneri, ma non nella progettazione. L’architetto ricorse per cassazione con cinque motivi: (1) tardività e mancata valida proposizione dell’eccezione di inadempimento della committente; (2) violazione delle regole sull’opera professionale, sull’onere della prova e sulle presunzioni, nonché vizio motivazionale quanto alla valutazione dell’attività di direzione dei lavori e dell’informazione fornita; (3) violazione degli artt. 1455 e 1460 c.c., anche con riguardo alla buona fede della committente; (4) ultrapetizione per la riduzione del compenso; (5) omessa motivazione e violazione dei criteri tariffari quanto alla quantificazione del compenso. La committente propose ricorso incidentale condizionato, denunciando la contraddittorietà della motivazione sul rigetto della propria contestazione relativa alla predisposizione della D.I.A. e alla destinazione del locale.

La decisione

La Cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso principale: la motivazione della Corte d’appello era perplessa e contraddittoria perché, dopo aver dato atto che la committente era stata informata delle criticità, aveva assentito alle variazioni e aveva assistito allo scavo e all’impermeabilizzazione, aveva ravvisato un difetto di informazione del direttore dei lavori basandosi essenzialmente sull’affermazione che la committente sembrava non aver compreso la differenza di prezzo. Il primo motivo è stato rigettato: la Corte d’appello aveva legittimamente ricostruito il contenuto sostanziale delle difese della committente, ritenendo che la chiamata in garanzia dell’architetto e la contestazione delle opere aggiuntive esprimessero in modo non equivoco la volontà di opporsi al pagamento del compenso professionale. Il terzo, quarto e quinto motivo sono rimasti assorbiti. È stato accolto anche il ricorso incidentale condizionato: la motivazione sul profilo della D.I.A. era insanabilmente contraddittoria, perché la sentenza d’appello aveva rilevato che il regolamento edilizio consentiva per il locale soltanto l’uso come studio, che la D.I.A. era stata invece fondata sulla destinazione residenziale e che il titolo non era stato rilasciato, ma aveva escluso l’inadempimento del professionista; la successiva sanatoria per l’uso come studio non escludeva la responsabilità rispetto all’uso richiesto dalla committente. La sentenza è stata cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia, cui è stato rimesso anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1460 c.c.

    la exceptio inadimpleti contractus di cui all’art. 1460 c.c., come ogni altra eccezione, non richiede l’adozione di forme sacramentali, essendo sufficiente che la volontà della parte di sollevarla sia desumibile in modo non equivoco dall’insieme delle sue difese.

    L’eccezione d’inadempimento non richiede formule sacramentali; la sua proposizione può risultare in modo non equivoco dal contenuto complessivo delle difese della parte.

  • art. 1659 c.c.

    tant’è che il rigetto della domanda dell’appaltatore Lo. di ottenere un ulteriore compenso a fronte di tali lavori aggiuntivi è stato fondato solo sulla mancanza di autorizzazione scritta e di indicazione per iscritto della variazione del compenso, come prescritto dall’art. 1659 c.c., comma 2.

    Nel caso esaminato, il diritto dell’appaltatore al compenso per le variazioni era subordinato alla prova dell’autorizzazione scritta e della determinazione scritta della variazione del corrispettivo.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5), disposta con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui è deducibile esclusivamente l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (cfr., ex plurimis, Cass., SS.UU., sent. n. 19881 del 2014), quale nella specie si ravvisa in parte qua.

    Il vizio motivazionale deducibile in cassazione è circoscritto alle anomalie che incidono sull’esistenza stessa della motivazione e raggiungono rilievo costituzionale, tra cui il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa o obiettivamente incomprensibile; non è sufficiente lamentare un difetto di mera sufficienza.

  • art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4

    Da un lato, essa rileva che, sulla base del regolamento edilizio comunale, il locale di cui si tratta (ex ambulatorio) avrebbe potuto essere utilizzato solo come studio, sicchè la D.I.A., predisposta dall’arch. L. era stata erroneamente fondata sulla destinazione del locale stesso ad uso residenziale, con conseguente mancato rilascio del titolo autorizzativo; dall’altro, esclude al riguardo l’inadempimento del professionista.

    La motivazione è viziata quando contiene conclusioni inconciliabili sui fatti decisivi: qui la rilevata erroneità della D.I.A. rispetto all’uso richiesto e il mancato rilascio del titolo non erano coerenti con l’esclusione dell’inadempimento del professionista.

Massime di principio

  • Il contenuto di un’eccezione processuale non si determina in base alle sole formule impiegate: il giudice deve ricostruire la portata sostanziale delle difese e può ravvisare l’eccezione d’inadempimento quando la volontà di avvalersene emerga in modo non equivoco dall’insieme degli atti.
  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è limitato alle anomalie che investono l’esistenza stessa della motivazione, comprese la contraddittorietà irriducibile e la motivazione perplessa o obiettivamente incomprensibile; non è sindacabile la mera insufficienza argomentativa.
  • La motivazione è obiettivamente perplessa quando, a fronte di fatti accertati incompatibili con la conclusione adottata, afferma comunque l’inadempimento del professionista senza spiegare la contraddizione; la Cassazione può censurare tale anomalia senza rivalutare il merito delle prove.
  • La sanatoria o l’autorizzazione all’uso di un immobile per una destinazione diversa da quella richiesta dal committente non esclude, di per sé, l’inadempimento del professionista incaricato di predisporre la documentazione necessaria per la destinazione richiesta.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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