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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16504/2022 del 28/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) per presunta illegalità della pena: sostiene che la pena base applicata (tre mesi di reclusione e 1.500,00 euro) sia al di sotto del minimo edittale previsto dall'art. 648 c.p. (contestando la possibilità di applicare la forma attenuata, ritenuta non applicabile perché l'oggetto della ricettazione era un'autovettura); che il giudice abbia attribuito prevalenza a circostanze attenuanti su aggravanti inesistenti; e che il dispositivo non riporti correttamente la pena finale, con una presunta discordanza rispetto a una precedente sentenza irrevocabile

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, pur essendo formalmente intitolato all'illegalità della pena, il ricorso in realtà solleva valutazioni di merito e vizi di motivazione (es. qualificazione del fatto sulla base dell'oggetto, valutazione delle circostanze) che non sono rimediabili in questa sede. Ha inoltre osservato che la motivazione contiene la misura della pena e che la presunta anomalia rispetto alla sentenza precedente non è fondata. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato per inammissibilità

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come novellato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103)

    Limita i motivi di ricorso per cassazione avverso sentenze di patteggiamento a: espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, e illegalità della pena o della misura di sicurezza. La Corte ha applicato questo principio per escludere ragioni che sono, in realtà, valutazioni di merito o vizi di motivazione

  • art. 648 c.p. (ricettazione)

    La questione se ricorrano le condizioni per la forma attenuata (secondo comma) è questione di fatto/merito collegata all'oggetto del reato; la Cassazione ha ritenuto che tale verifica non possa essere svolta in sede di legittimità quando il ricorso si traduce in sindacato di merito

  • art. 444 cod. proc. pen. (patteggiamento)

    La sentenza impugnata è una decisione di patteggiamento; per questo si applicano le limitazioni di cui all'art. 448, comma 2-bis, che restringono i motivi di impugnazione in Cassazione

Massime di principio

  • Il ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammissibile solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis: non è possibile rimettere in discussione valutazioni di merito o la motivazione dei fatti
  • Contestare l'applicabilità di una forma attenuata dell'art. 648 (o la qualificazione del fatto) richiede argomentazioni che evidenzino un errore di diritto o una difettosa qualificazione giuridica, non una semplice diversa valutazione fattuale (es. sul valore/oggetto della cosa)
  • Se il ricorso assume di fatto vizi di motivazione o compie un sindacato di merito, la Corte di Cassazione lo dichiarerà inammissibile senza entrare nel merito
  • Per contestare l'illegalità della pena è importante dimostrare un vizio giuridico (es. violazione di limiti edittali, mancanza del presupposto normativo) e non limitarsi a rilevare discrepanze apparenti nella quantificazione; errori formali del dispositivo andrebbero evidenziati chiaramente e, se possibile, preliminarmente richiesti di correzione nel grado di merito
  • Quando si sollevano questioni relative alla presenza o meno di aggravanti/attenuanti, è utile mostrare come tali valutazioni abbiano inciso sul calcolo legale della pena (es. superamento del minimo edittale), perché la sola affermazione della loro inesistenza può essere considerata una contestazione di merito

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