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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27077/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava la violazione e l'erronea interpretazione degli artt. 29 e 81 c.p.: la difesa sosteneva che il giudice di merito avesse applicato illegittimamente la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, non avendo tenuto conto che la pena base per il reato più grave, dopo la diminuzione derivante dalla scelta del rito (accoglimento della concorde richiesta di applicazione della pena), era inferiore a tre anni di reclusione; secondo la difesa, pertanto, l'interdizione non poteva essere applicata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato sul profilo della pena accessoria illegale. Ha richiamato il principio secondo cui, nel caso di più reati unificati per continuazione, ai fini dell'applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici occorre fare riferimento alla misura della pena base stabilita in concreto per il reato più grave come risultante dopo la diminuzione per la scelta del rito (e non alla misura complessiva risultante dall'aumento per continuazione). Sulla base di tale criterio la Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, eliminando tale pena accessoria; il resto della pronuncia (pena principale di anni 3 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa) è rimasto in vigore.

Norme richiamate

  • D.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5

    Norma sostanziale relativa al reato per cui è stata inflitta la pena principale; utilizzata come riferimento per l'inquadramento del fatto e della sanzione principale applicata (3 anni e 2.000 euro di multa).

  • Codice penale, art. 29

    Articolo invocato dal ricorrente nella censura; la doglianza denunciava violazione delle norme sulla disciplina delle pene e delle loro applicazioni, ma la Corte ha risolto la questione sul piano della misura della pena base ai fini dell'applicazione della pena accessoria, senza mantenere la pena accessoria illegittima.

  • Codice penale, art. 81

    Articolo indicato nella motivazione del ricorso (riguardante il cumulo e la determinazione delle pene), ma la Corte ha chiarito che, ai fini dell'applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici in presenza di continuazione, rileva la pena base concreta del reato più grave dopo le diminuzioni derivanti dalla scelta del rito, e non la pena complessiva aumentata per continuazione.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 5, n. 28584/2017; Sez. U., n. 8411/1998; Sez. 1, n. 18149/2014; Sez. 1, n. 4472/2023 e altre)

    Richiamati precedenti che affermano il principio applicativo: per verificare l'esistenza dei presupposti per l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici si deve prendere a riferimento la pena principale irrogata in concreto per il reato più grave dopo le diminuzioni (es. per scelta del rito o rito abbreviato), e non la pena complessiva risultante dall'aumento per continuazione.

Massime di principio

  • Quando sono presenti più reati unificati per continuazione, per stabilire l'applicabilità di una pena accessoria (es. interdizione dai pubblici uffici) bisogna guardare alla misura della pena base del reato più grave "in concreto" come risultante dopo eventuali diminuzioni (per scelta del rito o rito abbreviato), non alla pena complessiva aumentata a titolo di continuazione.
  • Se la pena concreta del reato più grave, una volta calcolata dopo le diminuzioni, è inferiore alla soglia prevista per l'applicazione di una certa pena accessoria, tale accessorio non può essere applicato; l'applicazione contraria è illegittima e suscettibile di annullamento in Cassazione.
  • In caso di illegittima applicazione di una sola componente della sentenza (es. pena accessoria), la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio la parte illegittima, lasciando impregiudicata la restante statuizione penale.
  • Nelle decisioni in cui il rito scelto comporta una diminuzione (concordata o per rito abbreviato), va sempre verificata la pena effettiva 'in concreto' derivante dalla diminuzione prima di pronunciarsi sull'applicabilità delle pene accessorie che hanno soglie o presupposti di applicazione.
  • Per formulare una difesa efficace in casi analoghi è opportuno calcolare e documentare la pena base del reato più grave dopo ogni diminuzione procedurale, e contestare l'applicazione di accessori quando tale pena concreta renda inapplicabile l'accessorio medesimo.

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