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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22503/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., perché fondato su un motivo generico e aspecifico, non adeguatamente correlato alla motivazione della sentenza di appello. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo state ravvisate ragioni di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La Corte di appello di Torino ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale nei confronti di un imputato per due ipotesi di reato in materia di stupefacenti ex art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, con pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 2.000 di multa. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, deducendo un unico motivo di ricorso: asserita mancanza di motivazione in relazione all'art. 546 c.p.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non deducibile in sede di legittimità, perché generico, aspecifico e non confrontato con le argomentazioni della sentenza impugnata, osservando che la motivazione dei giudici di merito era congrua e immune da vizi logico-giuridici sia sulla responsabilità sia sulla pena.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    disposizione base delle due imputazioni in materia di stupefacenti oggetto della condanna confermata in appello.

  • art. 546 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente quale parametro della motivazione della sentenza, ma la Corte rileva che la motivazione di merito era già adeguata e logicamente congrua.

  • art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.

    il ricorso è stato dichiarato manifestamente inammissibile per genericità e aspecificità del motivo, non confrontato con la decisione impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente all'inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186/2000

    richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è deducibile utilmente una censura meramente assertiva di mancanza di motivazione se non si confronta in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente nei contenuti critici: la mera riproposizione di doglianze generiche o non puntualmente argomentate integra inammissibilità.
  • Quando la sentenza di merito espone una motivazione logicamente coerente sulla responsabilità e sul trattamento sanzionatorio, la Cassazione non può essere investita di una richiesta di rivalutazione di merito mascherata da vizio motivazionale.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende, salvo specifiche ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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