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Parere

Parere n. 118/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor -OMISSIS- per l’annullamento del provvedimento del 18 aprile 2025, notificato il 5 maggio 2025, con il quale il Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza (d’ora in poi solo “Capo della Polizia”) ha respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso la sanzione disciplinare della pena pecuniaria, irrogata con decreto del Questore di -OMISSIS- in data 16 gennaio 2025 nella misura di 3/30 di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo.

Giustizia amministrativa202500835

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento del Capo della Polizia del 18 aprile 2025, recante il rigetto del ricorso gerarchico contro la sanzione disciplinare della pena pecuniaria di 3/30 di una mensilità, inflitta dal Questore il 16 gennaio 2025.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il rigetto del ricorso gerarchico proposto contro la sanzione disciplinare irrogata per avere detenuto munizionamento non denunciato nella celletta di sicurezza assegnatagli presso la Questura. Sono stati dedotti: la violazione del principio di presunzione di innocenza e l’omessa considerazione dell’archiviazione del procedimento penale relativo ai medesimi fatti; il travisamento dei fatti e il difetto di motivazione quanto all’esclusiva disponibilità della celletta; la violazione del diritto di difesa per il mancato riesame autonomo delle argomentazioni svolte nel ricorso gerarchico; l’irragionevolezza e sproporzione della sanzione. Il Ministero ha inoltre sollevato questioni preliminari relative al deposito diretto del ricorso e all’inammissibilità del primo motivo.

Il parere

La Sezione ha ritenuto superfluo esaminare le questioni preliminari di rito sollevate dal Ministero, in ragione della palese infondatezza dei motivi. Ha escluso che l’archiviazione penale impedisse l’accertamento disciplinare, poiché i due procedimenti riguardavano condotte e parametri di valutazione non coincidenti: il procedimento penale concerneva l’omessa denuncia di armi e munizioni, mentre quello disciplinare riguardava la violazione del dovere di correttezza nei confronti dell’Amministrazione. Ha ritenuto adeguatamente comprovata la disponibilità della celletta da parte del ricorrente, sulla base delle modalità di custodia delle chiavi e dell’impianto di videoallarme, rilevando anche l’assenza di prova delle circostanze dedotte dal ricorrente. Ha escluso la violazione del diritto di difesa, poiché il Capo della Polizia, pur richiamando le argomentazioni già esaminate, aveva svolto ulteriori considerazioni sulla disponibilità esclusiva della celletta. Infine, ha ribadito i limiti del sindacato sulla discrezionalità amministrativa in materia disciplinare e ha ritenuto non abnorme, illogica o sproporzionata la riduzione di 3/30 di una mensilità. L’istanza cautelare è stata assorbita.

Osservazioni

Primo motivo - Archiviazione del procedimento penale

L’archiviazione penale non preclude l’accertamento disciplinare, quando i due procedimenti riguardano condotte o parametri di valutazione non coincidenti. Nel caso concreto, il procedimento penale riguardava l’omessa denuncia di armi e munizioni, mentre la contestazione disciplinare riguardava la detenzione di munizionamento non denunciato nei locali della Questura e la violazione del dovere di correttezza verso l’Amministrazione.

Secondo motivo - Disponibilità esclusiva della celletta

Non è stato ravvisato travisamento dei fatti o difetto di motivazione. La relazione dell’Ufficio tecnico logistico attestava che una chiave era consegnata al dipendente assegnatario e l’altra custodita in un’armeria protetta da sistemi di sicurezza e videoallarme. Il ricorrente non aveva fornito prova delle circostanze idonee a dimostrare l’accesso di terzi.

Terzo motivo - Diritto di difesa e ricorso gerarchico

Il richiamo alle argomentazioni già esaminate nel procedimento disciplinare non equivale a omesso esame del ricorso gerarchico. Il provvedimento impugnato conteneva anche una valutazione ulteriore, relativa alla qualità del ricorrente quale unico assegnatario e possessore della chiave della celletta.

Quarto motivo - Proporzionalità della sanzione

La valutazione della gravità dell’illecito e la commisurazione della sanzione rientrano nell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione e sono sindacabili solo in presenza di travisamento dei fatti, manifesta illogicità, incoerenza o evidente sproporzione. Tali vizi non sono stati ravvisati; la riduzione di 3/30 di una mensilità non è stata ritenuta abnorme.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

    Il ricorso è stato presentato direttamente presso il Consiglio di Stato; le questioni preliminari relative a tale modalità di deposito sono state ritenute assorbite dalla manifesta infondatezza dei motivi.

  • art. 4, comma 2, n. 18, d.P.R. 737/1981

    qualsiasi comportamento, anche fuori dal servizio [...] non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza

    La disposizione è stata applicata per sanzionare disciplinarmente la detenzione di munizionamento non denunciato nei locali della Questura, quale comportamento non conforme al dovere di correttezza verso l’Amministrazione.

  • art. 38, comma 7, R.D. 773/1931

    La fattispecie penale relativa all’omessa denuncia di armi e munizioni è stata ritenuta distinta dalla contestazione disciplinare, sicché l’archiviazione del procedimento penale non ha escluso la responsabilità disciplinare.

  • art. 11, comma 1, R.D. 773/1931

    Richiamato quale ulteriore fondamento della contestazione penale originaria, senza effetti preclusivi sull’autonomo procedimento disciplinare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto applicabile a tutela dei diritti o della dignità dell’interessato, con conseguente oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, quale fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

Massime di principio

  • L’archiviazione del procedimento penale non impedisce l’accertamento e la sanzione disciplinare per i medesimi fatti quando l’illecito disciplinare tutela doveri funzionali autonomi e si fonda su una condotta o su un parametro di valutazione non coincidente con quello della fattispecie penale.
  • In materia disciplinare, la valutazione dell’Amministrazione sulla gravità dell’illecito e sulla misura della sanzione costituisce esercizio di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per travisamento dei fatti, manifesta illogicità, incoerenza o evidente sproporzione.
  • Il richiamo, nel provvedimento deciso in sede gerarchica, ad argomentazioni già esaminate nel procedimento di primo grado non viola di per sé il diritto di difesa, qualora il provvedimento contenga comunque una valutazione delle questioni dedotte e ulteriori elementi motivazionali.
  • La disponibilità esclusiva di un luogo destinato alla custodia di armi o munizioni può essere desunta dalle modalità documentate di assegnazione e custodia delle chiavi e dai sistemi di sicurezza predisposti, salva la prova contraria dell’interessato.

Sanzione disciplinare a dipendente della Polizia di Stato per detenzione di munizionamento non denunciato

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un dipendente della Polizia di Stato contro il provvedimento del Capo della Polizia che aveva respinto il ricorso gerarchico avverso la sanzione pecuniaria di 3/30 di una mensilità, inflitta dal Questore per la detenzione di munizionamento non denunciato nella celletta di sicurezza assegnata presso la Questura.

Fatti e procedimenti penale e disciplinare

A seguito del rinvenimento di sette cartucce calibro 9 corto e trentotto cartucce calibro 32, non indicate nella denuncia di detenzione armi, era stato avviato un procedimento penale per la violazione degli artt. 38, comma 7, e 11, comma 1, R.D. 773/1931. Il procedimento era stato archiviato dal GIP per infondatezza della notizia di reato.

Parallelamente, l’Amministrazione aveva avviato un procedimento disciplinare per la mancanza di correttezza nei confronti dell’Amministrazione. Il Questore aveva applicato l’art. 4, comma 2, n. 18, d.P.R. 737/1981, ritenendo disciplinarmente rilevante la detenzione di munizionamento non denunciato nei locali della Questura.

Motivi del ricorso

Il ricorrente ha dedotto quattro motivi:

  • mancata considerazione dell’archiviazione penale e violazione della presunzione di innocenza;
  • travisamento dei fatti e difetto di motivazione sull’esclusiva disponibilità della celletta;
  • violazione del diritto di difesa per il mancato autonomo riesame delle argomentazioni svolte nel ricorso gerarchico;
  • irragionevolezza e sproporzione della sanzione.

Il Ministero dell’interno ha contestato sia alcune questioni preliminari di rito, relative al deposito diretto del ricorso, sia la fondatezza dei singoli motivi. Il ricorrente, dopo la trasmissione della relazione ministeriale, non ha depositato memorie di replica.

Valutazione sull’autonomia dell’illecito disciplinare

La Sezione ha ritenuto infondato il motivo basato sull’archiviazione penale. Il procedimento penale e quello disciplinare, pur collegati agli stessi accadimenti, riguardavano fattispecie non coincidenti. Il primo concerneva l’omessa denuncia all’autorità di pubblica sicurezza di armi e munizioni; il secondo riguardava la violazione del dovere di correttezza e del decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli della pubblica sicurezza.

Ne consegue che l’archiviazione penale non escludeva la possibilità di valutare autonomamente la condotta sotto il profilo disciplinare.

Disponibilità della celletta e prova dei fatti

La Sezione ha escluso il travisamento dei fatti. Dalla relazione dell’Ufficio tecnico logistico risultava che ogni celletta disponeva di due chiavi: una consegnata al dipendente assegnatario e l’altra custodita nell’armeria di reparto, protetta da doppia porta di sicurezza e da un impianto di videoallarme collegato con il centro operativo della Questura.

Tali elementi sono stati ritenuti sufficienti a escludere, in assenza di specifica prova contraria, l’apertura della celletta da parte di terzi in violazione delle procedure di sicurezza. Il ricorrente aveva formulato mere affermazioni, senza fornire prova dell’accesso o dell’intervento di altri soggetti.

Diritto di difesa e ricorso gerarchico

La Sezione ha respinto anche la censura relativa al diritto di difesa. Il provvedimento del Capo della Polizia aveva richiamato le argomentazioni già esaminate nel procedimento disciplinare, ma aveva anche valorizzato la circostanza che il ricorrente fosse l’unico assegnatario della celletta e il solo possessore della chiave.

Il richiamo a valutazioni già compiute non comporta quindi, di per sé, l’omesso esame del ricorso gerarchico, quando il provvedimento contenga una motivazione idonea a confrontarsi con le contestazioni dell’interessato.

Limiti del sindacato sulla sanzione disciplinare

La Sezione ha ribadito che la valutazione della gravità dell’illecito e la scelta della sanzione appartengono all’ampia discrezionalità dell’Amministrazione. Il sindacato del giudice amministrativo non può trasformarsi in una sostituzione delle valutazioni amministrative, ma deve limitarsi alla verifica di figure sintomatiche dell’eccesso di potere, quali il travisamento dei fatti, la manifesta illogicità, l’incoerenza o l’evidente sproporzione.

Nel caso concreto, l’Amministrazione aveva indicato con chiarezza la violazione contestata, aveva illustrato il disvalore della condotta e aveva motivato la misura applicata. La riduzione di 3/30 di una mensilità è stata ritenuta ragionevole e proporzionata, nonché in alcun modo abnorme.

Esito

Considerata la manifesta infondatezza delle censure, la Sezione ha ritenuto non necessario esaminare le questioni preliminari di rito sollevate dal Ministero. L’istanza cautelare è stata assorbita e il ricorso straordinario è stato respinto.

È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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