Cassazione Civile, Ordinanza n. 30337/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso da parte della curatela dell'eredità giacente, regolarmente accettata dalle controparti controricorrenti, e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Ha precisato che, in tale situazione, non occorre provvedere sulle spese e non va data declaratoria sull'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Esito
Favorevole al resistente (parte privata e assicurazione)
La controversia
La parte originariamente ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Genova, articolando dieci motivi. Il testo della decisione non riporta il contenuto sostanziale dei motivi né la natura della controversia definita nei precedenti gradi di merito, ma chiarisce che, dopo la proposizione del ricorso, è deceduto il ricorrente originario. In mancanza di eredi accettanti, la curatela dell'eredità giacente, autorizzata dal Tribunale competente, ha conferito nuovo mandato al medesimo difensore per proseguire il giudizio di legittimità. Successivamente la curatela ha rinunciato al ricorso; la rinuncia è stata accettata dai difensori delle due parti controricorrenti con idonee procure.
Norme richiamate
art. 110 c.p.c.
la disciplina della successione nel processo non è esclusa nel giudizio di cassazione e non è incompatibile con le forme proprie del processo di legittimità; il successore a titolo universale può proseguire il procedimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte afferma che non occorre alcuna declaratoria sull'applicabilità della norma.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la morte di una parte non impedisce, di per sé, la prosecuzione del processo da parte del successore a titolo universale, purché la successione processuale sia ritualmente instaurata.
- In mancanza di eredi accettanti, la curatela dell'eredità giacente, se autorizzata dal Tribunale competente, può stare in giudizio anche nel processo di legittimità.
- La rinuncia al ricorso, una volta validamente depositata e accettata dalle parti costituite, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia accettata, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite né a pronunciarsi sull'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Come è indicizzato
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