Cassazione Penale, Sentenza n. 7605/2023 del 22/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 05/11/2020 della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione patita dal 14/07/2011 al 10/11/2014, in relazione all'applicazione della custodia cautelare per reati connessi al d.P.R. 309/1990; il ricorrente era stato poi assolto irrevocabilmente con sentenza del Tribunale di Locri del 10/11/2014. Il ricorrente deduceva violazioni di norme processuali e mancata uniformità con il dictum della Corte di Cassazione in precedenti pronunce di annullamento, sostenendo che la Corte d'appello aveva valorizzato conversazioni intercettate "inter alios" e risultanze dell'indagine denominata Maestro non direttamente riferibili alla sua condotta, nonché fatto affidamento su elementi esclusi o non valutabili dalla sentenza di assoluzione e senza adeguata verifica dell'efficacia causale di tali elementi rispetto all'adozione e al mantenimento della misura cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello, nel provvedimento impugnato, avesse colmato le carenze motivazionali indicate nella precedente pronuncia di annullamento e avesse fornito adeguata analisi sia dell'ordinanza di custodia cautelare (che aveva recepito elementi dell'indagine "Maestro") sia della sentenza assolutoria del Tribunale di Locri. I giudici di merito hanno ritenuto emergere rapporti di conoscenza e una situazione di "protezione" offerta dalla famiglia Pesce al Gangeri, elementi che potevano legittimamente concorrere a formare il convincimento del giudice della cautela; inoltre le conversazioni intercettate tra terzi sono state ritenute utilizzabili nel giudizio di riparazione, essendovi nella motivazione un riferimento che ne conferiva portata sfavorevole univoca. Per questi motivi la Cassazione ha confermato il rigetto della domanda di indennizzo e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990 (art. 73, art. 74, art. 80)
Norme penali relative al sistema degli stupefacenti: le disposizioni costituiscono il quadro dei reati per i quali il Gangeri era gravemente indiziato e che hanno determinato l'adozione della misura cautelare iniziale; la sentenza ricostruisce che tali accuse provenivano dall'istruttoria che includeva risultanze anche dell'indagine "Maestro"
Disciplina della riparazione per ingiusta detenzione: la Corte ha valutato se vi fossero comportamenti di colpa grave o altre cause ostative che legittimassero il rigetto dell'indennizzo; la decisione conferma che il giudice di riparazione può valutare elementi extraprocessuali e intercettazioni purché adeguatamente motivati e rilevanti per l'adozione della misura
artt. 623, 627, 125, 315 cod. proc. pen. (richiamati dalla difesa)
Norme processuali invocate in censura circa la corretta motivazione e l'osservanza del dictum di Cassazione: la Corte richiama i principi secondo cui il giudice di rinvio deve uniformarsi alle questioni di diritto decise dalla Cassazione e può riesaminare i fatti con autonomia purché motivi il proprio convincimento con argomentazioni diverse da quelle ritenute carenti in sede di legittimità; la Corte ha ritenuto che tale obbligo sia stato rispettato dalla Corte d'appello
Giurisprudenza citata: Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014
Principio secondo cui le conversazioni intercettate tra terze persone ("inter alios") possono essere utilizzate nel giudizio di riparazione solo se la sentenza di assoluzione ha univocamente accertato la portata sfavorevole di tali conversazioni nei confronti del richiedente; i giudici hanno ritenuto che nel caso concreto il Tribunale di Locri avesse comunque riconosciuto l'esistenza di una "protezione" da parte dei Pesce, rendendo utilizzabili tali elementi
Massime di principio
- In un giudizio di riparazione ex art. 314 c.p.p. la corte può negare l'indennizzo se emergono comportamenti di colpa grave o fattori ostativi che hanno concorso a determinare la misura cautelare; non basta l'assoluzione per ottenere automaticamente l'indennizzo se sussistono elementi ostativi adeguatamente motivati
- Le intercettazioni "inter alios" sono ammissibili nel giudizio di riparazione solo se la loro portata sfavorevole per il richiedente risulta chiaramente e univocamente dalla motivazione (o è compatibile con quanto accertato nella sentenza di assoluzione); se la sentenza di merito riconosce comunque profili che conferiscono significato alle intercettazioni, queste possono essere valorizzate
- Il giudice di rinvio dopo annullamento da parte della Cassazione deve uniformarsi ai punti di diritto decisi dalla Corte di legittimità, ma conserva poteri di valutazione sui fatti purché la nuova motivazione risponda alle criticità indicate dalla Cassazione e spieghi le ragioni del diverso convincimento
- I comportamenti valutabili come ostativi al riconoscimento dell'indennizzo devono essere direttamente e personalmente riconducibili al richiedente e dovrebbero avere efficacia causale rispetto all'adozione o al mantenimento della misura restrittiva; il giudice deve esplicitare il nesso causale
- La semplice frequentazione o conoscenza di soggetti criminali non è di per sé sufficiente a precludere l'indennizzo: occorre che tali frequentazioni siano oggettivamente idonee a costituire indizi di complicità e che abbiano inciso sul convincimento del giudice di cautela
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