Sentenza n. 4319/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione e rimessione in pristino relativa a opere edilizie prive di titolo, realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, che aveva respinto il ricorso contro un’ordinanza di demolizione riguardante il completamento di manufatti già colpiti da precedente ordine demolitorio, la violazione dei sigilli apposti nel 2012, un piano interrato adibito a deposito e garage di circa 150 mc, due tettoie, un locale igienico esterno e un manufatto destinato al ricovero di animali, tutti realizzati in area sottoposta a vincolo paesaggistico. I motivi d’appello hanno contestato, innanzitutto, la valutazione unitaria degli abusi e la mancata calibrazione della sanzione rispetto alle singole opere, sostenendo l’assenza di un collegamento funzionale tra manufatti realizzati in epoche e per finalità diverse. Sono state poi ribadite le censure relative ai singoli interventi: le tettoie sarebbero state opere di edilizia libera o soggette al più a SCIA; il parcheggio interrato non avrebbe inciso sugli standard urbanistici né sarebbe stato soggetto a oneri; il locale igienico sarebbe stato un volume tecnico; il ricovero per animali sarebbe rientrato nell’edilizia libera prevista dall’art. 6 d.P.R. 380/2001 e dal glossario del d.m. 2 marzo 2018. Infine, l’appellante ha dedotto che il TAR avrebbe omesso di valutare la compatibilità paesaggistica delle opere ai sensi del d.P.R. 31/2017 e che, comunque, non sarebbe stata possibile la rimessione in pristino per assenza di nuovi volumi o superfici utili.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Il Collegio ha ritenuto legittima la valutazione complessiva degli interventi, affermando che, quando una pluralità di opere abusive risponde a una logica sostanzialmente unitaria e produce un unico impatto sull’assetto urbanistico ed edilizio del territorio, gli abusi non devono essere esaminati atomisticamente e la misura ripristinatoria può essere disposta unitariamente. Nel caso concreto, le opere erano state realizzate in prosecuzione e completamento di un precedente abuso mai demolito, in violazione dei sigilli e in area vincolata, sicché il complesso delle violazioni giustificava la demolizione. Il giudice ha inoltre rilevato che, anche valutando separatamente i manufatti, ciascuno risultava abusivo e idoneo a incidere sul territorio: il garage interrato aveva dimensioni rilevanti, le tettoie non avevano carattere meramente ornamentale, il locale igienico costituiva un manufatto esterno e il ricovero per animali era una struttura stabile di circa 80 mc. La demolizione è stata ritenuta doverosa anche nell’ipotesi in cui talune opere fossero astrattamente assoggettabili a SCIA, poiché nessuna SCIA era stata presentata e mancava anche l’autorizzazione paesaggistica. L’art. 27 d.P.R. 380/2001 impone infatti la repressione mediante demolizione delle opere realizzate senza il prescritto titolo, senza distinguere tra interventi soggetti a permesso di costruire e interventi soggetti a SCIA, a maggior ragione in area vincolata. Il potere repressivo è vincolato e adeguatamente motivato dalla descrizione degli abusi, mentre l’interesse pubblico al ripristino della legalità edilizia è in re ipsa. Nulla sulle spese per la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
non distingue tra opere per cui è necessario il permesso di costruire e quelle per cui sarebbe necessaria la semplice s.c.i.a. in quanto impone di adottare un provvedimento di demolizione per tutte le opere che siano edificate senza titolo edilizio, a maggior ragione in zona vincolata
Il potere repressivo edilizio impone la demolizione di tutte le opere realizzate senza il prescritto titolo, anche quando l’intervento sarebbe stato soggetto soltanto a SCIA; il potere è vincolato e trova fondamento nell’accertamento dell’abusività.
Le eventuali categorie di edilizia libera non escludono la demolizione quando l’opera, in concreto, sia stata realizzata senza il titolo richiesto e senza autorizzazione paesaggistica, soprattutto in area vincolata.
art. 6 l.r. Campania 28 novembre 2001, n. 19
La disciplina regionale dei parcheggi pertinenziali e dell’esenzione dagli oneri non esclude la rilevanza edilizia e urbanistica di un’opera abusiva di consistenti dimensioni né impedisce l’applicazione della sanzione demolitoria.
La sanzione pecuniaria prevista per interventi eseguiti in assenza o difformità dalla SCIA non opera quando, alla luce delle caratteristiche concrete delle opere, dell’impatto territoriale e del vincolo paesaggistico, risulta doverosa la demolizione.
L’eventuale assoggettabilità dell’opera ad autorizzazione paesaggistica semplificata non consente di evitare la repressione dell’abuso quando l’autorizzazione non sia stata richiesta e l’intervento sia stato realizzato senza titolo.
art. 6, comma 1, lett. e-quinquies, d.P.R. 380/2001
La previsione relativa ai ricoveri per animali nell’edilizia libera non comporta automaticamente l’irrilevanza edilizia di una struttura stabile e volumetricamente significativa, la cui qualificazione deve essere compiuta in concreto.
Massime di principio
- Nella repressione di una pluralità di opere edilizie abusive occorre valutare l’impatto complessivo e unitario dell’intervento sull’assetto urbanistico ed edilizio del territorio, senza frazionare artificialmente le singole opere quando esse rispondano a una logica sostanzialmente unitaria.
- Quando più opere abusive sono realizzate in prosecuzione o completamento di un precedente abuso, in area vincolata e nell’ambito di una complessiva trasformazione non autorizzata del territorio, l’amministrazione può adottare un’unica misura demolitoria riferita all’intervento unitariamente considerato.
- Anche se una singola opera fosse astrattamente soggetta a SCIA anziché a permesso di costruire, la sua realizzazione senza alcun titolo può essere repressa con la demolizione ai sensi dell’art. 27 d.P.R. 380/2001; la norma non limita il potere demolitorio alle sole opere soggette a permesso di costruire.
- Il potere repressivo dell’abuso edilizio è vincolato e sorge dall’accertamento della realizzazione di opere prive del prescritto titolo; l’ordinanza di demolizione è adeguatamente motivata mediante la descrizione dell’abuso, senza necessità di una specifica ponderazione dell’interesse pubblico, che è in re ipsa nell’esigenza di ripristinare la legalità violata.
- La qualificazione di un’opera come edilizia libera, pertinenza, volume tecnico o ricovero per animali deve essere verificata in concreto in relazione a struttura, dimensioni, stabilità, destinazione e impatto sul territorio; tali qualificazioni non possono essere utilizzate per eludere la disciplina repressiva degli interventi abusivi in area vincolata.
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