Cassazione Civile, Ordinanza n. 05667/2023 del 23/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di due avvisi di accertamento per omessa denuncia TARSU relativi agli anni 2009 e 2010, riferiti all'occupazione, in regime di concessione, di un'area demaniale destinata all'ormeggio di natanti da diporto presso il porto di Talamone, nel territorio comunale di Orbetello. Il contribuente aveva contestato la pretesa impositiva dinanzi ai giudici tributari, ma la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello e confermato la debenza del tributo. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: con il primo, violazione della normativa sulle competenze portuali e sulla gestione dei rifiuti nei porti, sostenendo che la potestà impositiva non spettasse al Comune; con il secondo, falsa applicazione della disciplina TARSU, per non avere il Comune previsto nel regolamento una specifica categoria tariffaria per spazi acquei e ormeggi, né una delibera di equiparazione a campeggi o distributori di carburante.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha affermato che, in assenza di istituzione dell'Autorità portuale nel porto di Talamone, la gestione dei rifiuti solidi urbani prodotti nell'area portuale resta nella competenza del Comune, con conseguente legittimità del potere impositivo TARSU nei confronti del concessionario dell'area demaniale. Ha inoltre ritenuto irrilevante la mancata previsione regolamentare espressa di una categoria per ormeggi e spazi acquei, poiché la nozione di "aree scoperte" comprende anche le superfici acquee utilizzate e l'equiparazione tariffaria ad attività come campeggi o analoghe aree turistiche è coerente con la disciplina della tassa. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale richiamata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge nei due motivi di ricorso.
art. 16 L. 28 gennaio 1994, n. 84
Disciplina le operazioni portuali e la competenza dell'autorità portuale o marittima, ma non attribuisce ai comuni la potestà impositiva sui rifiuti prodotti nell'area portuale quando l'autorità portuale sia istituita.
art. 2 D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 182
Contiene la definizione di autorità competente, riferita all'autorità portuale ove istituita o, in mancanza, all'autorità marittima.
artt. 68 e 69 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Regolano la classificazione tariffaria e la disciplina regolamentare della TARSU; l'assenza di una categoria espressa per ormeggi o spazi acquei non esclude la tassabilità se l'area rientra nella nozione legale di aree scoperte.
art. 62, comma 5, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Esclude dalla tassa i locali e le aree per le quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti in regime di privativa comunale; la Corte vi ricava il criterio della sottrazione alla tassazione solo quando la competenza sia attribuita ad altro ente.
art. 21, comma 8, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
Fa salve le disposizioni della legge portuale del 1994 e i relativi decreti attuativi, preservando la competenza dell'autorità portuale in materia di rifiuti nei porti istituiti.
art. 6, comma 1, lett. c), L. 28 gennaio 1994, n. 84
Attribuisce alle autorità portuali l'affidamento e il controllo dei servizi di interesse generale, tra cui quelli di pulizia e raccolta rifiuti nei porti istituiti.
art. 1 D.M. 14 novembre 1994
Individua tra i servizi di interesse generale portuali quelli di pulizia, raccolta rifiuti e sversamento a discarica relativi agli spazi, ai locali e alle infrastrutture comuni e presso gli utenti portuali.
artt. 8 e 10 D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 182
Riservano all'autorità marittima il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico, distinta dalla tassa comunale sui rifiuti urbani.
art. 68, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Impone ai regolamenti comunali di classificare categorie e sottocategorie di locali e aree omogenee per potenzialità di rifiuti e con la stessa misura tariffaria.
art. 68, comma 2, lett. b), D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Consente la comparazione tariffaria prendendo in considerazione anche aree ricreativo-turistiche come campeggi e stabilimenti balneari, cui sono assimilabili aree adibite ad ormeggio per vocazione e uso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Fondamento per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di TARSU relativa ad aree portuali, la competenza impositiva del Comune sussiste quando nel porto non sia stata istituita l'Autorità portuale; solo la presenza dell'Autorità portuale sottrae l'area al regime ordinario di privativa comunale.
- La competenza dell'autorità marittima in materia portuale non si estende alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nelle aree portuali, che restano invece oggetto della tassa comunale, salvo il distinto servizio per i rifiuti prodotti dalle navi e dai residui di carico.
- Ai fini della TARSU, la nozione di "aree scoperte" comprende anche superfici acquee e spazi di ormeggio, purché concretamente utilizzati e idonei a produrre rifiuti urbani.
- La mancata indicazione, nel regolamento comunale, di una specifica categoria per ormeggi o spazi acquei non esclude la tassazione, se tali superfici sono comunque riconducibili per categoria a quelle tipizzate dal regolamento in base alla loro destinazione e potenzialità di produzione di rifiuti.
- L'equiparazione delle aree destinate all'ormeggio a categorie come campeggi o altre aree ricreativo-turistiche è legittima quando avvenga per categoria omogenea e non per analogia vietata in materia fiscale, valorizzando l'uso delle superfici e non il solo supporto fisico su cui insistono.
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