Cassazione Penale, Ordinanza n. 05529/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre per cassazione contro la sentenza di appello che ha confermato la condanna per guida in stato di ebbrezza e guida senza patente. Deduce, in sintesi, la violazione dell'art. 195 c.p.p. per l'utilizzabilità di una testimonianza indiretta resa da un agente operante, assumendo che non fossero stati escussi i testi di riferimento, appartenenti alla Guardia di Finanza, e lamenta un vizio di motivazione sulla ritenuta mancanza di inutilizzabilità di tali dichiarazioni. Contesta, quindi, che su quelle dichiarazioni si fondi il convincimento circa l'attribuzione a lui del ruolo di conducente del veicolo coinvolto nel sinistro.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse non deducibile in sede di legittimità perché riproponeva censure già vagliate e disattese in appello senza specifica critica della motivazione impugnata, e perché il profilo sull'inutilizzabilità non era decisivo alla luce del criterio di resistenza: la responsabilità era stata affermata sulla base di un quadro indiziario autonomo e convergente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità.
Norme richiamate
commi 1, 2 lett. c), comma 2 bis e comma 2 sexies
Integra la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza; la prova della conduzione del veicolo e dello stato di alterazione consente l'affermazione di responsabilità.
Integra la contravvenzione di guida senza patente; la Corte considera decisiva la precedente contravvenzione definitiva e la reiterazione della condotta.
È richiamato dal ricorrente per contestare l'utilizzabilità della testimonianza indiretta; la Corte non accoglie la censura perché non decisiva e comunque non specificamente correlata alla motivazione di merito.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente riproporre censure già esaminate e disattese nei gradi di merito: il motivo deve confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La deduzione di inutilizzabilità di un elemento probatorio impone al ricorrente di indicare, a pena di inammissibilità, quale sarebbe l'incidenza dell'eventuale espunzione sulla tenuta complessiva della decisione; occorre cioè confrontarsi con il criterio della prova di resistenza.
- Se la condanna si fonda su un quadro indiziario autonomo, un eventuale vizio relativo a un singolo elemento probatorio è irrilevante quando le residue risultanze siano comunque sufficienti a sorreggere l'affermazione di responsabilità.
- In tema di accertamento della guida in stato di ebbrezza, la prova della conduzione del veicolo può essere desunta da un complesso di elementi convergenti, compresa l'assenza di altri soggetti sul posto, il comportamento dell'imputato al momento del controllo, la sottoscrizione senza contestazioni dei verbali e ulteriori circostanze fattuali.
- In presenza di un onere probatorio assolto dall'accusa sulla base anche di massime di अनुभव o presunzioni, l'imputato deve quantomeno allegare concreti elementi contrari idonei a rendere plausibile una diversa ricostruzione; la mera contestazione assertiva non è sufficiente.
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