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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48363/2022 del 21/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che li aveva ritenuti colpevoli per furto in concorso (artt. 624, 625 nn.2 e 7 c.p.). I motivi di ricorso dedotti erano: (1) nullità del decreto di citazione per omessa notifica al difensore di fiducia di Sanna Luca; (2) nullità della notifica del decreto di citazione per Apetino Rudy e Valdez Hernandez, che sarebbero risultati irreperibili e per i quali la notifica sarebbe stata poi effettuata al difensore senza i previsti accertamenti ex art.170 c.p.p.; (3) vizio di motivazione e insufficiente prova dell'identificazione degli imputati, basata su riconoscimenti informali (testimoni e visione di filmati da parte della P.G.); (4) vizio di motivazione circa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p., lamentando che fosse operativo un controllo continuo che avrebbe escluso l'aggravante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sulla notifica al difensore di fiducia di Sanna, la Corte ha ritenuto che l'acquiescenza alla prima udienza da parte del sostituto processuale nominato dal difensore abbia sanato la mancata notifica. Per Apetino e Valdez la Corte ha ritenuto corretta la consegna dell'atto al difensore ex art.161, comma 4 c.p.p. dopo la attestazione di irreperibilità del destinatario da parte del servizio postale, conformandosi al principio delle Sezioni Unite; non sono necessari ulteriori accertamenti ex art.170 c.p.p. salvo casi di mutamento di domicilio non comunicato per caso fortuito o forza maggiore. Quanto alla prova dell'identità, la Corte ha reputato adeguata la motivazione della Corte territoriale che ha valorizzato il riconoscimento del commerciante e la visione dei filmati da parte della P.G.; le censure relative all'attendibilità dei testi attengono a valutazioni di merito non sindacabili in Cassazione. Sull'aggravante di cui all'art.625 n.7 c.p. la Corte ha confermato che la mera presenza di videosorveglianza non esclude l'aggravante, salvo sussistenza di una sorveglianza specificamente efficace e continua idonea a impedire la sottrazione. I ricorrenti sono stati inoltre condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 62 n.4 cod. pen.

    circostanza attenuante riconosciuta in appello ed equiparata alle aggravanti per la determinazione del trattamento sanzionatorio

  • art. 624 cod. pen.

    delitto di furto, norma di riferimento per l'accusa

  • art. 625 nn. 2 e 7 cod. pen.

    aggravanti del furto (es. commesso con abuso di chiave o strumento e quando la cosa è esposta alla pubblica fede); la Corte ha ritenuto applicabile la n.7 salvo che non vi sia sorveglianza efficace e continua

  • art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

    nullità assolute connesse all'assistenza e rappresentanza dell'imputato; la Corte ha però ritenuto la nullità sanata per acquiescenza alla prima udienza

  • art. 102 cod. proc. pen.

    nomina di sostituto processuale; la presenza del sostituto e la sua mancata eccezione hanno fatto ritenere sanata la mancata notifica al difensore di fiducia

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    limiti del ricorso per cassazione richiamati nella proposizione dei motivi

  • art. 161, comma 4 cod. proc. pen.

    consente la notifica al difensore quando la notifica a mezzo posta risulti impossibile per irreperibilità; la Corte ha ritenuto valida la notifica al difensore in tali casi

  • art. 170 cod. proc. pen.

    norme sulle notifiche a mezzo posta: l'attestazione di irreperibilità da parte dell'addetto consente, secondo le Sezioni Unite citate, la consegna dell'atto al difensore senza altri adempimenti

  • artt. 157 e 159 cod. proc. pen.

    previsione di adempimenti diversi in caso di mutamento non comunicato del domicilio: applicabili se l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non ha potuto comunicare il mutamento

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma che consente la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inutile o inammissibile; la Corte ha imposto euro 3.000 in favore della Cassa

Massime di principio

  • La mancata notifica del decreto di citazione al difensore di fiducia può essere sanata se il difensore (o un sostituto da lui delegato) si presenta alla prima udienza e non eccepisce la irregolarità: la mancata protesta in udienza è considerata acquiescenza.
  • Quando la notifica a mezzo posta non è andata a buon fine per irreperibilità attestata dall'addetto postale, la consegna dell'atto al difensore ai sensi dell'art.161, comma 4 c.p.p. è valida senza ulteriori adempimenti, salvo che l'imputato abbia subito un mutamento di domicilio non comunicato per caso fortuito o forza maggiore (in tal caso trovano applicazione artt.157-159 c.p.p.).
  • I riconoscimenti informali operati dalla polizia giudiziaria o da testimoni, se adeguatamente motivati e collegati ad elementi di riscontro (es. filmati di videosorveglianza, elementi circostanziali come il possesso di un veicolo), possono costituire prova d'identità; le censure sull'attendibilità dei testi sono, di regola, questioni di merito non rivedibili in Cassazione salvo mancanza totale di motivazione.
  • La mera presenza di un sistema di videosorveglianza non esclude automaticamente l'aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede: per escluderla è necessario dimostrare una sorveglianza attiva, specifica e continua, idonea a impedire la sottrazione.
  • Ricorrere in Cassazione senza affrontare o confutare esaurientemente la motivazione della decisione impugnata espone al rischio di inammissibilità: i motivi devono confrontarsi con il contenuto della sentenza impugnata e con la giurisprudenza richiamata.

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