Cassazione Penale, Ordinanza n. 11812/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto in abitazione aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Ha dedotto, con i primi due motivi, vizi di motivazione e violazione di legge nella valutazione del compendio probatorio, sostenendo il travisamento della prova e la violazione delle regole sulla valutazione della chiamata di correo. Con il terzo e il quarto motivo ha lamentato violazione di legge e vizi motivazionali per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi mirassero in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio, attività non consentita in sede di legittimità, e che il dedotto travisamento della prova non fosse stato chiaramente e specificamente individuato, a fronte di una motivazione di merito congrua e logica, basata anche sul puntuale riconoscimento dell'imputato operato dai Carabinieri. Ha inoltre giudicato manifestamente infondati il terzo e il quarto motivo, osservando che il giudice di merito aveva dato conto in modo puntuale e congruo degli elementi rilevanti ai fini del diniego delle attenuanti generiche. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito indichi, in modo puntuale e congruo, gli elementi di fatto ritenuti significativi, senza necessità di prendere in considerazione tutti i dati della concreta situazione.
Il sindacato di legittimità non consente una rivalutazione delle prove; il vizio di travisamento deve essere specificamente e chiaramente dedotto, indicando puntuali emergenze processuali disattese o male interpretate.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare i motivi di ricorso in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio, poiché il controllo della Cassazione non si estende al merito della ricostruzione dei fatti.
- Il travisamento della prova è deducibile solo se il ricorrente individua in modo specifico e chiaro il contenuto della prova asseritamente travisata e il suo decisivo contrasto con la motivazione della sentenza impugnata.
- La motivazione sul riconoscimento dell'imputato o su altri elementi probatori è insindacabile in cassazione se è congrua, logica e sorretta da emergenze processuali puntualmente valorizzate dai giudici di merito.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice si confronti con gli elementi ritenuti rilevanti ai fini del trattamento sanzionatorio, senza dover esaminare analiticamente ogni profilo della vicenda concreta.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente sopporta le spese processuali e può essere condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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