Cassazione Civile, Sentenza n. 11350/2020 del 12/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concorrente danneggiata)
La controversia
Due società concessionarie di linee di trasporto su gomma erano in lite perché una di esse aveva effettuato, nell’esercizio di due autolinee, fermate non autorizzate in una località servita dall’altra, sottraendole clientela. La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza depositata il 13 aprile 2016, accogliendo parzialmente gli appelli principale e incidentale, aveva condannato la società che aveva effettuato le fermate al pagamento di Euro 270.000,00, oltre accessori, a titolo di risarcimento per concorrenza sleale, confermando la prova del danno da sviamento di clientela e la sua liquidazione equitativa. La ricorrente ha proposto due motivi. Con il primo, denunciando la violazione degli artt. 2943 e 2945 c.c., ha sostenuto che il ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. della concorrente fosse diretto solo a ottenere l’inibitoria e non contenesse la prospettazione della successiva domanda risarcitoria, sicché non avrebbe interrotto la prescrizione del diritto al risarcimento. Con il secondo, denunciando la violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., ha contestato la liquidazione equitativa, deducendo che non era stata provata l’impossibilità o la particolare difficoltà oggettiva di determinare con precisione il danno, e che tale impossibilità non poteva dipendere dalla negligenza della danneggiata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la ricorrente, nel contestare l’efficacia interruttiva del ricorso cautelare, non ne aveva trascritto il contenuto, neppure nei suoi elementi essenziali, né aveva indicato in quale sede processuale il documento fosse stato prodotto e se il relativo fascicolo fosse stato depositato in cassazione, in violazione degli oneri di specifica indicazione e localizzazione documentale richiesti per il ricorso. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la censura secondo cui l’impossibilità di una stima esatta sarebbe dipesa dalla negligenza della danneggiata era stata proposta per la prima volta in cassazione e non era stata dedotta in appello. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto;
Il ricorrente per cassazione deve indicare gli atti o documenti posti a fondamento della censura e precisare la sede processuale in cui sono reperibili; la mera deduzione del loro contenuto o della loro rilevanza non è sufficiente.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel relativo fascicolo, mediante la sua produzione, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che esso è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in cassazione o lo faccia senza fascicolo o lo produca senza documento;
L’onere di specificazione previsto dall’art. 366 c.p.c. è coordinato con quello di deposito dei documenti: occorre rendere concretamente reperibile il documento nel fascicolo pertinente e indicare la sua collocazione, secondo le modalità precisate dalla Corte.
Nel caso di specie, la società ricorrente ha dedotto che il ricorso ex art. 700 c.p.c., della A.I.R. non conteneva la prospettazione, per l’instaurando giudizio di merito, della domanda risarcitoria (circostanza che determinerebbe la prescrizione del diritto al risarcimento del danno vantato nel giudizio di merito), senza, tuttavia, trascrivere neppure in minima parte, nell’ambito del ricorso, il contenuto di tale domanda o quantomeno gli elementi essenziali idonei per valutare la fondatezza della censura, senza specificare se e in quale sede processuale tale documento (il ricorso cautelare appunto) sia stato depositato nelle precedenti fasi di merito e senza neppure precisare se il fascicolo di parte (in cui tale documento dovrebbe eventualmente rinvenirsi) sia stato o meno prodotto in sede di legittimità.
La Corte non decide nel merito se il ricorso cautelare avesse interrotto la prescrizione: la censura è inammissibile perché non consente di verificare il contenuto e la collocazione del documento su cui si fonda.
Nel caso di specie, la società ricorrente ha dedotto che il ricorso ex art. 700 c.p.c., della A.I.R. non conteneva la prospettazione, per l’instaurando giudizio di merito, della domanda risarcitoria (circostanza che determinerebbe la prescrizione del diritto al risarcimento del danno vantato nel giudizio di merito), senza, tuttavia, trascrivere neppure in minima parte, nell’ambito del ricorso, il contenuto di tale domanda o quantomeno gli elementi essenziali idonei per valutare la fondatezza della censura, senza specificare se e in quale sede processuale tale documento (il ricorso cautelare appunto) sia stato depositato nelle precedenti fasi di merito e senza neppure precisare se il fascicolo di parte (in cui tale documento dovrebbe eventualmente rinvenirsi) sia stato o meno prodotto in sede di legittimità.
La questione relativa agli effetti del procedimento cautelare sulla prescrizione non è stata esaminata nel merito; l’inammissibilità deriva dalla mancata indicazione degli elementi documentali necessari a verificare la censura.
Orbene, nonostante la pluralità di doglianze, la ricorrente non aveva censurato il profilo – dedotto per la prima volta nel presente ricorso secondo cui l’impossibilità di una stima esatta del danno sarebbe dipesa dalla negligenza della parte danneggiata.
La Corte non ha formulato una regola di merito sulla liquidazione equitativa: ha dichiarato inammissibile la specifica contestazione relativa alla negligenza della danneggiata perché nuova, non essendo stata proposta in appello.
Orbene, nonostante la pluralità di doglianze, la ricorrente non aveva censurato il profilo – dedotto per la prima volta nel presente ricorso secondo cui l’impossibilità di una stima esatta del danno sarebbe dipesa dalla negligenza della parte danneggiata.
La Corte non ha deciso nel merito l’applicazione dei criteri di liquidazione del danno aquiliano: la censura specifica sulla negligenza della danneggiata è stata dichiarata nuova e inammissibile.
Massime di principio
- Il ricorrente per cassazione che fonda una censura sul contenuto di un documento deve indicarne il contenuto, almeno negli elementi essenziali, e specificare in quale sede processuale il documento è stato prodotto e dove è reperibile; quando richiesto, deve inoltre assicurarne la disponibilità secondo le regole sul deposito del fascicolo e dei documenti.
- È nuova e inammissibile in cassazione la censura che introduce un profilo di contestazione non dedotto nel giudizio di appello, anche quando riguarda i presupposti della liquidazione equitativa del danno.
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