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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38040/2025 del 24/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

Nel procedimento a carico di un imputato per guida in stato di ebbrezza, il G.U.P. del Tribunale di Busto Arsizio aveva pronunciato ordinanza di non ammissione della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. La Procura della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge, sul presupposto che il giudice avesse introdotto una causa di rigetto dell'istanza non prevista dalla legge. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso era diretto contro un provvedimento di rigetto dell'istanza di messa alla prova, non immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione, ma appellabile unitamente alla sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui l'ordinanza che rigetta la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è autonomamente ricorribile per cassazione; il ricorso per cassazione previsto dall'art. 464-quater, comma 7, c.p.p. riguarda invece solo il provvedimento di accoglimento della richiesta e di sospensione del procedimento. Ne consegue che il provvedimento impugnato doveva essere contestato con l'impugnazione differita unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 586 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285

    norma incriminatrice contestata all'imputato, relativa alla guida in stato di ebbrezza con la specifica ipotesi indicata nel capo d'imputazione

  • art. 464-quater, comma 7, c.p.p.

    il ricorso per cassazione è riferito solo al provvedimento di accoglimento della richiesta di messa alla prova e sospensione del procedimento, non al rigetto dell'istanza

  • art. 586 c.p.p.

    il rigetto della richiesta di messa alla prova è impugnabile unitamente alla sentenza di primo grado

  • art. 586 cod. proc. pen.

    medesima disposizione richiamata in forma estesa per indicare il mezzo di impugnazione differito

  • Sentenza Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016, Rigacci, Rv. 267237

    precedente vincolante richiamato per affermare la non immediata impugnabilità dell'ordinanza di rigetto della messa alla prova

Massime di principio

  • L'ordinanza che rigetta la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è autonomamente ricorribile per cassazione.
  • Il ricorso per cassazione previsto dall'art. 464-quater, comma 7, c.p.p. riguarda soltanto il provvedimento con cui il giudice accoglie la richiesta dell'imputato e dispone la sospensione del procedimento.
  • Il provvedimento di rigetto dell'istanza di messa alla prova deve essere impugnato unitamente alla sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 586 c.p.p.
  • Se l'impugnazione è proposta immediatamente contro un'ordinanza di rigetto della messa alla prova, il ricorso è inammissibile per difetto del corretto mezzo di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImplicazioni penali della guida in stato di ebbrezzaRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penaleReati stradali
IstitutiMessa alla prova

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