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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08847/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte di appello, che aveva riqualificato uno dei fatti in tentato furto in abitazione e rideterminato la pena, resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato dal Tribunale per tre episodi di furto in abitazione. La Corte di appello ha riformato parzialmente la decisione, qualificando uno dei fatti come tentato furto in abitazione e rideterminando la pena. Nel ricorso per cassazione, proposto a mezzo difensore, è stato dedotto un unico motivo, ma la Corte ha rilevato che esso era privo di specificità perché si limitava a riproporre le stesse doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza impugnata, ritenuta corretta in diritto e congrua in fatto. Nel testo viene inoltre richiamato il tema dell'attenuante del danno di speciale tenuità, con affermazione del principio secondo cui il pregiudizio deve essere lievissimo, di valore economico pressoché irrisorio, valutando non solo il valore del bene sottratto ma anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli per la persona offesa.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 4 c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede che il pregiudizio sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, e deve essere valutato considerando non solo il valore del bene sottratto ma anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile per difetto di specificità il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le doglianze già formulate in appello senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Ai fini del riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, il pregiudizio deve essere lievissimo e di valore economico pressoché irrisorio.
  • La valutazione della speciale tenuità del danno non può arrestarsi al solo valore del bene sottratto, ma deve considerare anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli conseguenti alla sottrazione.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il giudice deve applicare le conseguenze economiche previste dalla legge, incluse le spese processuali e la somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiTentativo

Testo integrale

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